Autore

Autore [diritto di] (d. civ.)
Attraverso il diritto di (—), la legge tutela quelle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 2575 c.c.). Rientrano tra le opere di ingegno di carattere creativo anche i programmi per elaboratore (art. 2, n. 8, L. 633/1941) e le banche dati che, per la scelta o la disposizione del materiale, costituiscono creazione intellettuale dell'autore (art. 1, c. 2, L. 633/1941).
Esso ha un duplice contenuto:
— morale, riguardante la paternità dell'opera, che comprende il diritto di farsi riconoscere autore dell'opera, il diritto di inedito, il diritto di modificare l'opera e di mantenere l'anonimato;
— patrimoniale, riguardante l'utilizzazione esclusiva dell'opera; tale diritto è riconosciuto per tutta la vita e per 70 anni successivi alla morte, a favore degli eredi [Copyright]. La tutela del diritto di (—) è stata, infatti, portata a 70 anni dai precedenti 50 per effetto della legge Comunitaria per l'art. 1994 (L. 52/96) in ossequio a quanto disposto dalla direttiva comunitaria n. 93/98. Il D.Lgs. 154/1997 ha stabilito, tra l'altro, che per le opere divulgate per la prima volta oltre tale termine, inizia a decorrere un nuovo periodo di tutela, della durata di venticinque anni, a far data da tale prima pubblicazione postuma, in favore di chi abbia proceduto lecitamente alla divulgazione di essa.
Mentre il diritto di (—) morale è imprescrittibile ed inalienabile, quello patrimoniale si prescrive ed è trasmissibile mediante contratto di edizione [Edizione (Contratto di)]. La L. 633/41 contiene una approfondita regolamentazione del diritto di (—) e di altri diritti connessi al suo esercizio. Essa prevede anche sanzioni penali a tutela del diritto di (—).