Brevetto
Brevetto (d. comm.)
Col termine () si indica il documento con cui un'autorit à a ci ò preposta, generalmente un organo amministrativo nazionale, riconosce all'inventore la facolt à di sfruttare in modo esclusivo, su tutto il territorio dello Stato e per un determinato periodo di tempo, l'invenzione industriale da lui realizzata.
Sono brevettabili le invenzioni tecniche ricomprese nelle seguenti classi:
invenzioni di nuovi prodotti;
invenzioni di nuovi processi produttivi;
invenzioni derivate dalla combinazione o dal perfezionamento di invenzioni precedenti.
Lo sfruttamento esclusivo è subordinato ai seguenti requisiti di validit à dell'invenzione:
novit à: l'invenzione non deve essere compresa nel patrimonio tecnologico preesistente;
originalit à: l'invenzione deve essere il frutto di un'attivit à inventiva, cio è non essere ricavabile dagli elementi che costituiscono lo stato della tecnica, neanche attraverso una ricostruzione di elementi frammentari;
industrialit à: l'invenzione deve essere suscettibile di utilizzo pratico da parte di qualsiasi tipo d'industria anche agricola;
liceit à: non si possono brevettare le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume, n é i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico e diagnostico del corpo umano o animale (tali metodi, infatti, devono essere accessibili a tutti).
Il () è concesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, su domanda documentata di chi si proclama inventore e non ha carattere costitutivo, creando soltanto una presunzione a favore di chi è dichiarato inventore, valida fino all'intervento di una sentenza passata in giudicato che attribuisca la paternit à dell'invenzione ad un diverso soggetto.
Il () dell'invenzione attribuisce al titolare il diritto esclusivo al suo sfruttamento economico e alla sua commercializzazione; per ò:
è concesso, entro determinati limiti, l'utilizzo dell'invenzione da parte di chi ne abbia fatto uso nella propria azienda nei dodici mesi anteriori alla domanda di brevettazione (cd. diritto di preuso);
non si pu ò inibire la circolazione del bene brevettato una volta messo in commercio (cd. principio dell'esaurimento).
Il diritto di () spetta all'autore dell'invenzione ed ai suoi aventi causa; è trasferibile ed espropriabile per pubblica utilit à. Lo sfruttamento dura 20 anni dalla data di deposito della domanda di ().
Uno degli obblighi che la legge pone a carico del titolare del () è l'attuazione dell'invenzione. La mancata attuazione entro tre anni dalla concessione del () rileva quale causa di estinzione dello stesso. In questo caso l'art. 70 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della propriet à industriale) prevede che possa essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta. Accanto al () per invenzione, è previsto un () per modelli di utilit à e per modelli e disegni, della durata, rispettivamente, di 10 e di 5 anni dalla data di presentazione della domanda.
L'esclusiva che si consegue con il () è limitata al territorio dello Stato: per lo sfruttamento dell'invenzione in un mercato plurinazionale, il () deve essere richiesto in ciascuno degli Stati esteri (brevetti paralleli) e ogni () sar à soggetto alla sua disciplina nazionale.
Esistono, per ò, () ad efficacia plurinazionale ottenibili con una procedura pi ù snella, introdotti da convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito e cio è il () europeo e il () comunitario.