Brevetto

Brevetto (d. comm.)
Col termine (—) si indica il documento con cui un'autorità a ciò preposta, generalmente un organo amministrativo nazionale, riconosce all'inventore la facoltà di sfruttare in modo esclusivo, su tutto il territorio dello Stato e per un determinato periodo di tempo, l'invenzione industriale da lui realizzata.
Sono brevettabili le invenzioni tecniche ricomprese nelle seguenti classi:
— invenzioni di nuovi prodotti;
— invenzioni di nuovi processi produttivi;
— invenzioni derivate dalla combinazione o dal perfezionamento di invenzioni precedenti.
Lo sfruttamento esclusivo è subordinato ai seguenti requisiti di validità dell'invenzione:
 novità: l'invenzione non deve essere compresa nel patrimonio tecnologico preesistente;
— originalità: l'invenzione deve essere il frutto di un'attività inventiva, cioè non essere ricavabile dagli elementi che costituiscono lo stato della tecnica, neanche attraverso una ricostruzione di elementi frammentari;
— industrialità: l'invenzione deve essere suscettibile di utilizzo pratico da parte di qualsiasi tipo d'industria anche agricola;
— liceità: non si possono brevettare le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume, né i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico e diagnostico del corpo umano o animale (tali metodi, infatti, devono essere accessibili a tutti).
Il (—) è concesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, su domanda documentata di chi si proclama inventore e non ha carattere costitutivo, creando soltanto una presunzione a favore di chi è dichiarato inventore, valida fino all'intervento di una sentenza passata in giudicato che attribuisca la paternità dell'invenzione ad un diverso soggetto.
Il (—) dell'invenzione attribuisce al titolare il diritto esclusivo al suo sfruttamento economico e alla sua commercializzazione; però:
— è concesso, entro determinati limiti, l'utilizzo dell'invenzione da parte di chi ne abbia fatto uso nella propria azienda nei dodici mesi anteriori alla domanda di brevettazione (cd. diritto di preuso);
— non si può inibire la circolazione del bene brevettato una volta messo in commercio (cd. principio dell'esaurimento).
Il diritto di (—) spetta all'autore dell'invenzione ed ai suoi aventi causa; è trasferibile ed espropriabile per pubblica utilità. Lo sfruttamento dura 20 anni dalla data di deposito della domanda di (—).
Uno degli obblighi che la legge pone a carico del titolare del (—) è l'attuazione dell'invenzione. La mancata attuazione entro tre anni dalla concessione del (—) rileva quale causa di estinzione dello stesso. In questo caso l'art. 70 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) prevede che possa essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta. Accanto al (—) per invenzione, è previsto un (—) per modelli di utilità e per modelli e disegni, della durata, rispettivamente, di 10 e di 5 anni dalla data di presentazione della domanda.
L'esclusiva che si consegue con il (—) è limitata al territorio dello Stato: per lo sfruttamento dell'invenzione in un mercato plurinazionale, il (—) deve essere richiesto in ciascuno degli Stati esteri (brevetti paralleli) e ogni (—) sarà soggetto alla sua disciplina nazionale.
Esistono, però, (—) ad efficacia plurinazionale ottenibili con una procedura più snella, introdotti da convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito e cioè il (—) europeo e il (—) comunitario.