Creazioni intellettuali

Creazioni intellettuali (d. comm.)
Il principio della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) comporta anche la libertà, da parte di qualsiasi imprenditore, di utilizzare quelle conoscenze e quelle esperienze già acquisite che costituiscono patrimonio comune della collettività. Tuttavia, la legge in certi casi pone limiti alla iniziativa privata riconoscendo prevalente su di essa il diritto di chi per primo, con la propria attività di creazione, ha dato luogo alla nuova opera, alla nuova tecnica o invenzione etc.
Il nostro ordinamento, pertanto, appresta un'articolata tutela alle (—), attraverso:
— il riconoscimento del diritto di autore;
— la disciplina dei brevetti di invenzione industriale (per invenzioni, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali) [Brevetto].