Creazioni intellettuali
Creazioni intellettuali (d. comm.)
Il principio della libert à di iniziativa economica (art. 41 Cost.) comporta anche la libert à, da parte di qualsiasi imprenditore, di utilizzare quelle conoscenze e quelle esperienze gi à acquisite che costituiscono patrimonio comune della collettivit à. Tuttavia, la legge in certi casi pone limiti alla iniziativa privata riconoscendo prevalente su di essa il diritto di chi per primo, con la propria attivit à di creazione, ha dato luogo alla nuova opera, alla nuova tecnica o invenzione etc.
Il nostro ordinamento, pertanto, appresta un'articolata tutela alle (), attraverso:
il riconoscimento del diritto di autore;
la disciplina dei brevetti di invenzione industriale (per invenzioni, modelli di utilit à, modelli e disegni ornamentali) [Brevetto].