Piccola società cooperativa

Piccola società cooperativa (d. comm.)
Forma societaria finalizzata a facilitare la nascita di piccole imprese commerciali o agricole perseguenti uno scopo mutualistico.
Rispetto alle società cooperative ordinarie, le (—) presentano le seguenti peculiarità:
— i soci devono essere in numero non inferiore a 3 e non superiore a 8; qualora la (—) dovesse superare il limite dei soci prefissato, l'assemblea deve obbligatoriamente deliberare la propria trasformazione in cooperativa ordinaria. I soci devono essere sempre persone fisiche, essendo espressamente vietato che alle (—) possano partecipare soggetti o enti collettivi;
— la denominazione piccola società cooperativa deve essere necessariamente inserita nella ragione sociale, sempre purché la società persegua scopi mutualistici;
— l'amministrazione può essere affidata all'assemblea dei soci: in tal caso è necessaria la nomina di un presidente, al quale spetta la rappresentanza legale;
— è possibile compiere operazioni straordinarie, ma per la trasformazione della (—) questa sarà possibile solo in una società cooperativa di tipo ordinario.
Come nelle cooperative ordinarie, anche nelle (—) per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il suo patrimonio.
Si tratta, pertanto, in ogni caso, di enti a responsabilità limitata, non derogabile neppure contrattualmente.
La riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003), peraltro ha previsto la impossibilità, dal 1 gennaio 2004, di costituire (—) e la necessità, per quelle già esistenti, di trasformarsi in società cooperative entro il 31 dicembre 2004, termine poi prorogato, ex L. 306/2004, al 31 marzo 2005.