Piccola società cooperativa
Piccola societ à cooperativa (d. comm.)
Forma societaria finalizzata a facilitare la nascita di piccole imprese commerciali o agricole perseguenti uno scopo mutualistico.
Rispetto alle societ à cooperative ordinarie, le () presentano le seguenti peculiarit à:
i soci devono essere in numero non inferiore a 3 e non superiore a 8; qualora la () dovesse superare il limite dei soci prefissato, l'assemblea deve obbligatoriamente deliberare la propria trasformazione in cooperativa ordinaria. I soci devono essere sempre persone fisiche, essendo espressamente vietato che alle () possano partecipare soggetti o enti collettivi;
la denominazione piccola societ à cooperativa deve essere necessariamente inserita nella ragione sociale, sempre purch é la societ à persegua scopi mutualistici;
l'amministrazione pu ò essere affidata all'assemblea dei soci: in tal caso è necessaria la nomina di un presidente, al quale spetta la rappresentanza legale;
è possibile compiere operazioni straordinarie, ma per la trasformazione della () questa sar à possibile solo in una societ à cooperativa di tipo ordinario.
Come nelle cooperative ordinarie, anche nelle () per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la societ à con il suo patrimonio.
Si tratta, pertanto, in ogni caso, di enti a responsabilit à limitata, non derogabile neppure contrattualmente.
La riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003), peraltro ha previsto la impossibilit à, dal 1 gennaio 2004, di costituire () e la necessit à, per quelle gi à esistenti, di trasformarsi in societ à cooperative entro il 31 dicembre 2004, termine poi prorogato, ex L. 306/2004, al 31 marzo 2005.