Trasformazione di società
Trasformazione di societ à (d. comm.)
Si ha () qualora una societ à, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione. La societ à trasformata, anche se diversamente organizzata, non perde la sua identit à e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla ().
In sostanza si ha soltanto una modificazione dell'atto costitutivo, che, per ò, non importa creazione di un nuovo soggetto di diritto, n é successione di una societ à all'altra. L'eventuale nullit à della (), conseguentemente, comporta la reviviscenza dell'originaria organizzazione sociale e l'imputabilit à alla stessa degli atti compiuti dalla societ à invalidamente trasformata.
Trattandosi di modifica dell'atto costitutivo, nelle societ à di capitali la () è deliberata dall'assemblea straordinaria, mentre nelle societ à di persone è deliberata con il consenso unanime dei soci: debbono sussistere, altres ì, tutti gli elementi essenziali e le condizioni prescritte per il nuovo tipo di societ à.
Una volta avvenuta la () il socio ha diritto ad ottenere, nella societ à trasformata, azioni o quote per un ammontare proporzionale a quello da lui gi à posseduto secondo l'ultimo bilancio approvato prima della ().
In caso di () è riconosciuto ai soci assenti o dissenzienti e, in ogni caso ai soci di societ à semplici, il diritto di recedere dalla societ à.
L'introduzione, ad opera del legislatore della riforma (D.Lgs. 6/2003), della disciplina relativa al fenomeno della c.d. trasformazione eterogenea ha consentito di superare molte delle dispute sorte in dottrina in ordine ai limiti di estensione della disciplina della trasformazione.
Per trasformazione omogenea si intende quella avente ad oggetto il passaggio da una societ à commerciale di persone (societ à in nome collettivo o in accomandita semplice) ad una societ à di capitali (societ à per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilit à limitata) o, viceversa, da una societ à di capitali ad una societ à di persone.
In passato il codice civile disciplinava solo l'ipotesi della trasformazione di una societ à di persone in una societ à di capitali; solo con la riforma del 2003 è stata, invece, espressamente prevista sia l'ipotesi della trasformazione delle societ à di persone in societ à di capitali che quella delle societ à di capitali in societ à di persone.
Per trasformazione eterogenea si intende la trasformazione di societ à di capitali in consorzi, societ à consortili, cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni, nonch é la trasformazione di tali enti, ad eccezione delle sole associazioni non riconosciute, in societ à di capitali.