Corrispondenza
Corrispondenza
Libert à di () (d. cost.)
L'art. 15 Cost. tutela la libert à e la segretezza dell'espressione e della comunicazione del pensiero, sancendo l'inviolabilit à della libert à e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
A garanzia di questa libert à la Costituzione ha previsto la riserva di giurisdizione, in quanto la sua limitazione pu ò avvenire solo con un atto motivato dell'autorit à giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge.
Il codice penale appronta una dettagliata tutela (artt. 616-619 c.p.), volta a garantire la libert à di ().
Violazione, sottrazione e soppressione di () (d. pen.)
Commette tale delitto chi prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa a lui non diretta; chi distrugge o sopprime, in tutto o in parte, corrispondenza a lui non diretta e infine chi, dopo aver compiuto uno dei fatti su indicati, senza giusta causa rivela in tutto o in parte il contenuto della corrispondenza (artt. 616 ss. c.p.).
Tale delitto rientra tra quelli contro l'inviolabilit à dei segreti, in particolare di quello contenuto nella corrispondenza intendendosi per tale ogni forma di comunicazione di idee, di sentimenti, di propositi o di notizie contenuta in lettere, messaggi telegrafici, telefonici o telematici svolgentesi tra due persone determinate in modo diverso dalla conversazione in presenza.
Pena: per le prime tre ipotesi reclusione fino ad 1 anno e nella multa da euro 30 a euro 516; per la quarta reclusione fino a tre anni.