Corrispondenza

Corrispondenza
Libertà di () (d. cost.)
L'art. 15 Cost. tutela la libertà e la segretezza dell'espressione e della comunicazione del pensiero, sancendo l'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
A garanzia di questa libertà la Costituzione ha previsto la riserva di giurisdizione, in quanto la sua limitazione può avvenire solo con un atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge.
Il codice penale appronta una dettagliata tutela (artt. 616-619 c.p.), volta a garantire la libertà di (—).
Violazione, sottrazione e soppressione di () (d. pen.)
Commette tale delitto chi prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa a lui non diretta; chi distrugge o sopprime, in tutto o in parte, corrispondenza a lui non diretta e infine chi, dopo aver compiuto uno dei fatti su indicati, senza giusta causa rivela in tutto o in parte il contenuto della corrispondenza (artt. 616 ss. c.p.).
Tale delitto rientra tra quelli contro l'inviolabilità dei segreti, in particolare di quello contenuto nella corrispondenza intendendosi per tale ogni forma di comunicazione di idee, di sentimenti, di propositi o di notizie contenuta in lettere, messaggi telegrafici, telefonici o telematici svolgentesi tra due persone determinate in modo diverso dalla conversazione in presenza.
Pena: per le prime tre ipotesi reclusione fino ad 1 anno e nella multa da euro 30 a euro 516; per la quarta reclusione fino a tre anni.