Agenzia

Agenzia [contratto di] (d. civ.)
È il contratto con cui una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (artt. 1742 ss..c.c.).
Il (—) deve essere provato in forma scritta.
L'agente opera a proprio rischio e con organizzazione autonoma, senza vincolo alcuno di subordinazione: si tratta quindi di un ausiliario autonomo dell'imprenditore preponente; può, tuttavia, assumere talvolta la figura di lavoratore parasubordinato.
L'agente è tenuto:
— ad agire con lealtà e in buona fede nell'espletamento della sua attività;
— a seguire le istruzioni ricevute ed a trasmettere tutte le informazioni utili sulla convenienza dell'affare per il preponente;
— a comunicare la sopravvenienza di eventuali impedimenti alla prosecuzione del rapporto di (—).
Elemento naturale, ma non essenziale, del contratto è il reciproco diritto di esclusiva, per il quale il preponente non può, salvo patto contrario, avvalersi di più agenti nella stessa zona e l'agente non può svolgere le stesse mansioni per ditte concorrenti nella stessa zona.
L'agente non può, salvo patto contrario, riscuotere i crediti del preponente e concedere dilazioni o sconti. Egli ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante la vigenza del contratto ancorché non ancora eseguiti, quando l'operazione si è realizzata per effetto del suo intervento. Ha inoltre diritto alla provvigione per gli affari conclusi direttamente dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti e per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta all'agente o al preponente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto di (—) e la conclusione è da ricondursi in prevalenza all'attività svolta dall'agente.
Quanto alla durata del contratto di (—) se il contratto è a tempo determinato, ove le parti continuino a darvi esecuzione nonostante la scadenza del termine, esso si trasformerà in contratto a tempo indeterminato; in ogni caso, nel contratto a tempo indeterminato è riconosciuto alle parti il diritto di recedere dallo stesso purché ne venga dato preavviso.
All'atto di cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente una indennità di fine rapporto in presenza di particolari condizioni: ove l'agente abbia contribuito sensibilmente ad incrementare il volume e la qualità degli affari del preponente, il quale continui a goderne gli effetti, nonché quando tale corresponsione sia ritenuta equa tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in primo luogo, delle provvigioni che l'agente andrà a perdere; viceversa, nessuna indennità sarà dovuta quando il contratto di (—) si risolva per un'inadempienza imputabile all'agente, o quest'ultimo recede senza giustificazione o, infine, quando, per accordo con il preponente, l'agente abbia ceduto i diritti e gli obblighi nascenti dal (—) a terzi.
In difetto di accordo tra le parti, l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa.