Agenzia
Agenzia [contratto di] (d. civ.)
Il () deve essere provato in forma scritta.
L'agente opera a proprio rischio e con organizzazione autonoma, senza vincolo alcuno di subordinazione: si tratta quindi di un ausiliario autonomo dell'imprenditore preponente; pu ò, tuttavia, assumere talvolta la figura di lavoratore parasubordinato.
L'agente è tenuto:
ad agire con lealt à e in buona fede nell'espletamento della sua attivit à;
a seguire le istruzioni ricevute ed a trasmettere tutte le informazioni utili sulla convenienza dell'affare per il preponente;
a comunicare la sopravvenienza di eventuali impedimenti alla prosecuzione del rapporto di ().
Elemento naturale, ma non essenziale, del contratto è il reciproco diritto di esclusiva, per il quale il preponente non pu ò, salvo patto contrario, avvalersi di pi ù agenti nella stessa zona e l'agente non pu ò svolgere le stesse mansioni per ditte concorrenti nella stessa zona.
L'agente non pu ò, salvo patto contrario, riscuotere i crediti del preponente e concedere dilazioni o sconti. Egli ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante la vigenza del contratto ancorch é non ancora eseguiti, quando l'operazione si è realizzata per effetto del suo intervento. Ha inoltre diritto alla provvigione per gli affari conclusi direttamente dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti e per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta all'agente o al preponente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto di () e la conclusione è da ricondursi in prevalenza all'attivit à svolta dall'agente.
Quanto alla durata del contratto di () se il contratto è a tempo determinato, ove le parti continuino a darvi esecuzione nonostante la scadenza del termine, esso si trasformer à in contratto a tempo indeterminato; in ogni caso, nel contratto a tempo indeterminato è riconosciuto alle parti il diritto di recedere dallo stesso purch é ne venga dato preavviso.
All'atto di cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente una indennit à di fine rapporto in presenza di particolari condizioni: ove l'agente abbia contribuito sensibilmente ad incrementare il volume e la qualit à degli affari del preponente, il quale continui a goderne gli effetti, nonch é quando tale corresponsione sia ritenuta equa tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in primo luogo, delle provvigioni che l'agente andr à a perdere; viceversa, nessuna indennit à sar à dovuta quando il contratto di () si risolva per un'inadempienza imputabile all'agente, o quest'ultimo recede senza giustificazione o, infine, quando, per accordo con il preponente, l'agente abbia ceduto i diritti e gli obblighi nascenti dal () a terzi.
In difetto di accordo tra le parti, l'indennit à è determinata dal giudice in via equitativa.