Organizzazioni
Organizzazioni
() non lucrative di utilit à sociale (d. comm.)
[O.N.L.U.S.].
() sindacali (d. lav.)
[Sindacato].
() sovranazionali (d. internaz.)
Le () sovranazionali sono unioni di Stati fornite di organi legittimati a emanare provvedimenti di carattere generale, nonch é provvedimenti di carattere individuale (ordini e sanzioni) che non hanno necessit à di essere recepiti dai singoli Stati partecipanti, ma che entrano a far parte direttamente nell'ordinamento nazionale dei vari Stati.
All'aggettivo sovranazionale pu ò essere attribuita una duplice valenza, in quanto esso indica certamente la presenza di un ordinamento sovraordinato rispetto a quello nazionale, ma pu ò anche essere letto nel senso che, nell'organizzazione in parola, sia in atto un'evoluzione verso un ordinamento di tipo federale.
L'esempio pi ù evidente di organizzazione di tale tipo si riscontra nelle Comunit à europee, il cui processo d'integrazione presuppone l'impiego del modello sovranazionale proprio in contrapposizione alla normale cooperazione internazionale [Organizzazione internazionale].
Rispetto alle organizzazioni di semplice cooperazione, le () presentano alcune particolarit à; infatti, perch é si realizzi il processo di integrazione, occorre che gli Stati membri limitino in qualche modo la propria sovranit à, attribuendo alle istituzioni dell'organizzazione il potere di prendere decisioni vincolanti per tutti gli Stati, riconoscendo come gi à si è accennato diretta applicabilit à al diritto emanante dall'organizzazione e conferendo completa autonomia dai governi nazionali ad alcuni organi decisionali. Proprio per questa autolimitazione della propria sovranit à, le singole carte costituzionali hanno spesso previsto norme tese ad individuare gli scopi e le modalit à di azione delle organizzazioni internazionali cui gli Stati possono trasferire poteri e funzioni.