Organizzazioni

Organizzazioni
() non lucrative di utilità sociale (d. comm.)
() sindacali (d. lav.)
() sovranazionali (d. internaz.)
Le (—) sovranazionali sono unioni di Stati fornite di organi legittimati a emanare provvedimenti di carattere generale, nonché provvedimenti di carattere individuale (ordini e sanzioni) che non hanno necessità di essere recepiti dai singoli Stati partecipanti, ma che entrano a far parte direttamente nell'ordinamento nazionale dei vari Stati.
All'aggettivo sovranazionale può essere attribuita una duplice valenza, in quanto esso indica certamente la presenza di un ordinamento sovraordinato rispetto a quello nazionale, ma può anche essere letto nel senso che, nell'organizzazione in parola, sia in atto un'evoluzione verso un ordinamento di tipo federale.
L'esempio più evidente di organizzazione di tale tipo si riscontra nelle Comunità europee, il cui processo d'integrazione presuppone l'impiego del modello sovranazionale proprio in contrapposizione alla normale cooperazione internazionale [Organizzazione internazionale].
Rispetto alle organizzazioni di semplice cooperazione, le (—) presentano alcune particolarità; infatti, perché si realizzi il processo di integrazione, occorre che gli Stati membri limitino in qualche modo la propria sovranità, attribuendo alle istituzioni dell'organizzazione il potere di prendere decisioni vincolanti per tutti gli Stati, riconoscendo come già si è accennato diretta applicabilità al diritto emanante dall'organizzazione e conferendo completa autonomia dai governi nazionali ad alcuni organi decisionali. Proprio per questa autolimitazione della propria sovranità, le singole carte costituzionali hanno spesso previsto norme tese ad individuare gli scopi e le modalità di azione delle organizzazioni internazionali cui gli Stati possono trasferire poteri e funzioni.