O.N.L.U.S.
O.N.L.U.S. [organizzazioni non lucrative di utilit à sociale] (d. comm.)
Sigla sotto la quale vengono ricomprese tutte quelle fondazioni, associazioni ed organizzazioni di carattere privato, con o senza personalit à giuridica, aventi un fine solidaristico, vale a dire che svolgono attivit à di utilit à sociale rivolte alla collettivit à nei settori dell'assistenza, beneficenza, cooperazione allo sviluppo, istruzione ecc.
Condizione essenziale è che l'attivit à dell'() non sia svolta nei confronti di soci, associati o partecipanti ma sia rivolta a persone in situazioni di svantaggio fisico o psichico, economico, sociale o familiare o a collettivit à estere al fine di rendere loro un beneficio.
Il D.Lgs. 460/1997 ha disciplinato sotto il profilo tributario (istituendo un regime particolarmente favorevole) le () attraverso un regime unico al quale ricondurre le normative speciali esistenti.
Alcune categorie di enti assumono automaticamente la qualifica di () (sono le cosiddette () di diritto), ovvero:
le organizzazioni di volontariato;
le ONG;
le cooperative sociali;
i consorzi di cooperative sociali.
I soggetti che possono assumere la qualifica di () sono:
associazioni riconosciute e non riconosciute;
comitati;
fondazioni;
societ à cooperative;
altri enti di carattere privato, con o senza personalit à giuridica.
I soggetti espressamente esclusi sono:
enti pubblici;
societ à commerciali, diverse da quelle cooperative;
fondazioni bancarie;
partiti e movimenti politici;
sindacato;
associazioni dei datori di lavoro e di categoria.
Per poter godere appieno dei benefici fiscali previsti, le (), diverse dalle cooperative, sono sottoposte all'obbligo della tenuta della contabilit à analitica e della redazione del bilancio d'esercizio.
Le () godono di un particolare regime di tassazione tanto ai fini delle imposte dirette, quanto ai fini delle imposte indirette.
In particolare, in materia di imposte dirette, per le (), ad eccezione delle cooperative, non costituisce esercizio di attivit à commerciale lo svolgimento delle attivit à istituzionali nel perseguimento di esclusive finalit à di solidariet à sociale. Inoltre si considerano come non imponibili i proventi che derivano dall'esercizio delle attivit à.