O.N.L.U.S.

O.N.L.U.S. [organizzazioni non lucrative di utilità sociale] (d. comm.)
Sigla sotto la quale vengono ricomprese tutte quelle fondazioni, associazioni ed organizzazioni di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi un fine solidaristico, vale a dire che svolgono attività di utilità sociale rivolte alla collettività nei settori dell'assistenza, beneficenza, cooperazione allo sviluppo, istruzione ecc.
Condizione essenziale è che l'attività dell'(—) non sia svolta nei confronti di soci, associati o partecipanti ma sia rivolta a persone in situazioni di svantaggio fisico o psichico, economico, sociale o familiare o a collettività estere al fine di rendere loro un beneficio.
Il D.Lgs. 460/1997 ha disciplinato sotto il profilo tributario (istituendo un regime particolarmente favorevole) le (—) attraverso un regime unico al quale ricondurre le normative speciali esistenti.
Alcune categorie di enti assumono automaticamente la qualifica di (—) (sono le cosiddette (—) di diritto), ovvero:
— le organizzazioni di volontariato;
— le ONG;
— le cooperative sociali;
— i consorzi di cooperative sociali.
I soggetti che possono assumere la qualifica di (—) sono:
— associazioni riconosciute e non riconosciute;
— comitati;
— fondazioni;
— società cooperative;
— altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.
I soggetti espressamente esclusi sono:
— enti pubblici;
— società commerciali, diverse da quelle cooperative;
— fondazioni bancarie;
— partiti e movimenti politici;
— sindacato;
— associazioni dei datori di lavoro e di categoria.
Per poter godere appieno dei benefici fiscali previsti, le (—), diverse dalle cooperative, sono sottoposte all'obbligo della tenuta della contabilità analitica e della redazione del bilancio d'esercizio.
Le (—) godono di un particolare regime di tassazione tanto ai fini delle imposte dirette, quanto ai fini delle imposte indirette.
In particolare, in materia di imposte dirette, per le (—), ad eccezione delle cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. Inoltre si considerano come non imponibili i proventi che derivano dall'esercizio delle attività.