Camera di consiglio
Camera di consiglio [procedimenti in] (d. proc. civ.)
La () è il luogo dove materialmente il giudice si ritira, o si riunisce (se è un giudice collegiale [Collegio]), per decidere.
L'espressione procedimenti in camera di consiglio assume particolare significato nel processo civile, nel processo penale e nel processo amministrativo, ferma restando la caratteristica di consistere in procedimenti che non si svolgono in udienza pubblica.
() nel processo civile
Negli artt. 737-742bis c.p.c., il legislatore non disciplina un particolare procedimento speciale, ma detta norme comuni a procedimenti in camera di consiglio.
Il procedimento delineato dagli artt. 737-742bis c.p.c. presenta alcune particolarit à:
la domanda si propone con ricorso al giudice (art. 7371 c.p.c.);
il procedimento sfocia di regola in un decreto motivato, modificabile, revocabile ed inidoneo a passare in giudicato. Talora la legge prevede che il procedimento si concluda con sentenza (artt. 724 e 729 c.p.c., per la dichiarazione di assenza o di morte presunta): l'incontrovertibilit à è comunque attenuata dal principio rebus sic stantibus;
la revoca o la modifica del decreto non ledono i diritti acquistati in buona fede dai terzi (art. 742 c.p.c.);
il decreto è reclamabile al giudice immediatamente superiore, che decide sempre in (), sia dalle parti che dal P.M. [Pubblico (Ministero)], nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto altrimenti acquista efficacia.
Tra i procedimenti in (), vanno ricordati: la separazione personale consensuale; lo scioglimento del matrimonio su domanda congiunta dei coniugi [Separazione (dei coniugi)]; l'interdizione e l'inabilitazione; la dichiarazione di assenza o di morte presunta; i provvedimenti di apertura della successione; l'apposizione o rimozione di sigilli; la formazione di inventario.
() nel processo penale
Il codice vigente disciplina (art. 127 c.p.p.) i modi in cui si deve procedere in (). Tra i casi pi ù importanti, ricordiamo: la risoluzione dei conflitti di competenza e di giurisdizione da parte della Corte di Cassazione; la decisione sulla dichiarazione di ricusazione; la correzione di errori materiali; la decisione sul riesame di una misura coercitiva o di una misura cautelare reale; la decisione di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione; l'udienza di convalida.
La procedura prevede che all'udienza (non pubblica) partecipino sia i difensori delle parti private che il P.M., con piena realizzazione del contraddittorio; è previsto anche l'intervento personale delle altre persone interessate.
Particolarmente tutelato è il diritto dell'imputato a comparire personalmente: il legislatore prevede, infatti, che l'udienza sia rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente, e che non sia detenuto od internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice (per il qual caso, è prevista l'audizione dell'interessato da parte del magistrato di sorveglianza del luogo).
Il giudice decide con ordinanza ricorribile in Cassazione; l'ordinanza è immediatamente eseguibile (nonostante l'eventuale proposizione del ricorso in Cassazione), a meno che il giudice che l'ha emessa non abbia disposto diversamente con decreto motivato.