Liberalizzazione dell’attività privata
Liberalizzazione dell'attivit à privata (d. amm.)
L'espressione () va riferita ai casi in cui l'esercizio di un'attivit à privata è subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, per i quali l'attivit à pu ò essere intrapresa su denuncia di inizio attivit à [D.I.A.] da parte dell'interessato stesso all'amministrazione competente.
La denuncia, da cui risulti l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge viene cos ì a sostituire l'atto di consenso della pubblica amministrazione.
L'art. 19 L. 241/1990 prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato - comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivit à imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo - è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata dalle certificazioni e dalle attestazioni richieste [D.I.A.].
Sono esclusi gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumit à, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonch é gli atti imposti dalla normativa comunitaria.
L'attivit à oggetto della dichiarazione pu ò essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.
Contestualmente all'inizio dell'attivit à, l'interessato ne d à comunicazione all'amministrazione competente.
L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalit à e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivit à e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ci ò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivit à e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Strettamente collegato al dettato dell'art. 19 L. 241/1990 è l'art. 20 della stessa legge, in materia di silenzio-assenso: fatta salva l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessit à di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, entro un termine stabilito, il provvedimento di diniego, o se non attiva, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
Questo meccanismo non si applica agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumit à, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonch é agli atti e procedimenti individuati con uno o pi ù decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.