Legittimazione del figlio naturale

Legittimazione del figlio naturale (d.civ.)
Con tale espressione si intende il fenomeno in virtù del quale il figlio naturale [Filiazione], riconosciuto o riconoscibile, può acquistare lo status di figlio legittimo a tutti gli effetti (artt. 280 ss. c.c.).
La caratteristica dell'istituto, che lo differenzia dal riconoscimento del figlio naturale, è costituita dal fatto che la (—) fa nascere un rapporto di parentela tra il legittimato ed i familiari del genitore. Un'altra differenza è nel fatto che la decorrenza degli effetti è ex tunc per il riconoscimento, ex nunc per la (—).
La (—) può avvenire in due modi:
— per susseguente matrimonio, quando i due genitori naturali, dopo la nascita del figlio, si sposino tra loro; gli effetti si producono dal giorno del matrimonio, se il riconoscimento è avvenuto con l'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento, se questo è avvenuto dopo il matrimonio;
— per provvedimento del giudice, se vi sia l'impossibilità o un ostacolo gravissimo (ad esempio, insanabili contrasti tra i genitori naturali) a celebrare il matrimonio (cfr. art. 284 c.c., ove sono elencate le altre condizioni).