Imputazione

Imputazione
() dei pagamenti (d. civ.)
Si ha (—) quando un soggetto, avendo una pluralità di debiti nei confronti dello stesso creditore, dichiara quale di essi intende adempiere con un pagamento.
Sul punto, l'ordinamento detta talune norme:
— il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi (art. 1194, c. 1-2 c.c.);
— il debitore che accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento ad un debito determinato non può pretendere una (—) diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore (art. 1195 c.c.).
In mancanza di una espressa (—) da parte del debitore, la legge dispone (art. 1193, c. 2 c.c.) che il pagamento deve essere imputato innanzitutto al debito scaduto; tra più debiti scaduti a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi al più antico.
Se tali criteri non soccorrono, l'(—) è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
() nel processo penale (d. proc. pen.)
Consiste nell'attribuzione (generalmente fatta di propria iniziativa dal p.m.) di un fatto costituente reato a uno o più soggetti determinati. L'(—) può essere formulata solo dal p.m. con uno degli atti tipici di esercizio dell'azione penale (art. 405 c.p.p.). Se le (—) sono più di una, esse sono formulate in distinti capi di uno degli atti suddetti.
Nell'(—) sono individuati sia il fatto concreto posto in essere dall'agente, sia le fattispecie astratte in cui esso presumibilmente va inquadrato.
L'(—) nel corso del dibattimento può essere oggetto di modifiche e di ampliamento del contenuto.
L'art. 409 c. 5 c.p.p. prevede un caso di cd. (—) coartata (cd. imputazione coatta), in cui l'iniziativa nella formulazione dell'(—) è sottratta al p.m.: a seguito della richiesta di archiviazione fatta dal p.m., il giudice per le indagini preliminari, se ritiene di non accoglierla e reputa altresì superflue ulteriori indagini, dispone con ordinanza che il p.m. formuli l'(—). Tra l'(—) e la sentenza deve sussistere una necessaria correlazione, a pena di nullità della sentenza stessa.
Per evitare che il giudice si trovi a dover giudicare un fatto che risulti diverso da come contestato, è data la possibilità al p.m. di modificare, nel corso del processo, l'imputazione.