Incanto
Incanto [vendita all'] (d. proc. civ.)
Particolare modalit à di attuazione della vendita nella espropriazione forzata, consistente in una pubblica gara fra offerenti finalizzata alla scelta dell'aggiudicatario.
L'esecuzione mobiliare è affidata dal giudice al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o ad un istituto autorizzato ovvero, nel caso di bene mobile registrato ad un notaio o, in seguito all'intervento del c.d. decreto competititiv à (D.L. 35/2005 conv. in L. 80/2005) ad altri professionisti, avvocati, commercialisti, iscritti in appositi registri (art. 179ter disp. att.) [Esecuzione forzata].
Quando, nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficolt à, il professionista delegato pu ò rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione (art. 534ter c.p.c.).
Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato (art. 1474, c. 2, c.c.), il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.
In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.
Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti, secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'art. 535 c.p.c.
L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.
Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.
La vendita all'incanto si fa per contanti. Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto.
Nell'esecuzione immobiliare, l'() ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione. Il giudice ordina l'() con ordinanza pubblicata a cura del cancelliere, nella quale devono essere indicati, tra l'altro (art. 576 c.p.c.):
se la vendita si deve fare in uno o pi ù lotti;
il prezzo base dell'();
il giorno e l'ora dell'();
la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
l'ammontare della cauzione che deve essere depositata dagli offerenti.
Tutti, tranne il debitore, possono fare offerte all'(), personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
Gli avvocati possono fare offerte per persona da nominare (art. 579 c.p.c.), e in caso di aggiudicazione devono dichiarare in cancelleria, nei tre giorni successivi all'(), il nome della persona per la quale hanno fatto l'offerta, depositando il mandato. In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva in capo all'avvocato (art. 583 c.p.c.).
L'() ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione nella sala delle udienze pubbliche.
Trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente (art. 581 c.p.c.).
Avvenuto l'(), possono ancora essere fatte ulteriori offerte di acquisto, entro dieci giorni, che superino di almeno 1/5 il prezzo raggiunto nell'(). Se ci ò avviene, si fa luogo ad una gara tra coloro che hanno fatto le nuove offerte ed il primo aggiudicatario. A tale gara possono partecipare anche gli offerenti al precedente incanto.
In caso di diserzione della gara, l'aggiudicazione diventa definitiva e gli offerenti in aumento perdono la cauzione versata.
Dell'() si redige processo verbale.
La vendita si fa per contanti. Nell'espropriazione mobiliare, il prezzo deve essere pagato immediatamente (art. 540, comma 2, c.p.c.). Nell'espropriazione immobiliare, nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita (art. 585 c.p.c.).
La fase conclusiva della vendita è caratterizzata dal decreto di trasferimento (che pu ò essere emanato dopo il versamento del prezzo) col quale il giudice trasferisce la propriet à del bene e ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie.