Azionariato
Azionariato
() di Stato (d. amm.)
Consiste nella partecipazione dello Stato, attraverso il possesso di una parte delle azioni, alla gestione e quindi al controllo dell'attivit à economica di imprese private.
La societ à a partecipazione statale non diventa un ente pubblico, ma rimane una persona giuridica privata; i pacchetti azionari, invece, sono generalmente riuniti nelle mani di appositi enti pubblici (cd. enti di gestione). La struttura di tali enti, pur ricordando quella della societ à per azioni, risulta disciplinata dalla normativa pubblicistica che li ha posti in essere. Tutti i rapporti con i terzi e con i dipendenti si svolgono, invece, in regime di diritto privato, e non in regime di diritto pubblico come accade per le aziende autonome.
La L. 35/1992 ha avviato il processo di privatizzazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, da realizzarsi mediante la loro trasformazione in societ à per azioni. In seguito, il procedimento di dismissione delle azioni detenute dallo Stato è stato riformulato dalla L. 359/1992 e dalla L. 202/1993, che hanno disposto la trasformazione diretta degli enti di gestione in societ à per azioni e demandato al Ministro dell'Economia e delle Finanze la predisposizione di un programma di riordino e privatizzazione.
() operaio (d. comm.)
Con tale espressione si indica il fenomeno dell'attribuzione gratuita, o a pagamento, di azioni ai prestatori di lavoro della societ à emittente [anche Azione (societaria)].
() popolare (d. comm.)
Con tale espressione si indica il fenomeno dell'acquisto delle azioni societarie compiuto dai risparmiatori al fine dell'investimento di capitali pi ù che a quello dell'esercizio in comune di un'attivit à economica: in altre parole, gli azionisti in tal caso vogliono solo partecipare alla distribuzione degli utili, non interessandosi in alcun modo all'attivit à imprenditoriale.
Le azioni di risparmio [Azione (societaria)], ad esempio, sono azioni destinate ai risparmiatori; esse, infatti, sono privilegiate nell'attribuzione di utili e nel rimborso del capitale, ma al contempo sono prive del diritto di voto pur attribuendo facolt à di intervento in assemblea o di convocazione di essa.