Azionariato

Azionariato
() di Stato (d. amm.)
Consiste nella partecipazione dello Stato, attraverso il possesso di una parte delle azioni, alla gestione e quindi al controllo dell'attività economica di imprese private.
La società a partecipazione statale non diventa un ente pubblico, ma rimane una persona giuridica privata; i pacchetti azionari, invece, sono generalmente riuniti nelle mani di appositi enti pubblici (cd. enti di gestione). La struttura di tali enti, pur ricordando quella della società per azioni, risulta disciplinata dalla normativa pubblicistica che li ha posti in essere. Tutti i rapporti con i terzi e con i dipendenti si svolgono, invece, in regime di diritto privato, e non in regime di diritto pubblico come accade per le aziende autonome.
La L. 35/1992 ha avviato il processo di privatizzazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, da realizzarsi mediante la loro trasformazione in società per azioni. In seguito, il procedimento di dismissione delle azioni detenute dallo Stato è stato riformulato dalla L. 359/1992 e dalla L. 202/1993, che hanno disposto la trasformazione diretta degli enti di gestione in società per azioni e demandato al Ministro dell'Economia e delle Finanze la predisposizione di un programma di riordino e privatizzazione.
() operaio (d. comm.)
Con tale espressione si indica il fenomeno dell'attribuzione gratuita, o a pagamento, di azioni ai prestatori di lavoro della società emittente [anche Azione (societaria)].
() popolare (d. comm.)
Con tale espressione si indica il fenomeno dell'acquisto delle azioni societarie compiuto dai risparmiatori al fine dell'investimento di capitali più che a quello dell'esercizio in comune di un'attività economica: in altre parole, gli azionisti in tal caso vogliono solo partecipare alla distribuzione degli utili, non interessandosi in alcun modo all'attività imprenditoriale.
Le azioni di risparmio [Azione (societaria)], ad esempio, sono azioni destinate ai risparmiatori; esse, infatti, sono privilegiate nell'attribuzione di utili e nel rimborso del capitale, ma al contempo sono prive del diritto di voto pur attribuendo facoltà di intervento in assemblea o di convocazione di essa.