Enfiteusi

Enfiteusi (d. civ.)
L'(—), disciplinata dagli artt. 957 ss. c.c., è un diritto reale di godimento su cosa altrui che attribuisce al titolare (enfiteuta) lo stesso potere di godimento del fondo che spetta al proprietario, salvo l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al proprietario (concedente) un canone periodico che costituisce un onere reale. L'(—) è il più ampio dei diritti reali limitati, in quanto concede al suo titolare poteri quasi analoghi a quelli del proprietario.
L'(—) può sorgere per:
— contratto, per il quale è necessaria la forma scritta ad substantiam (art. 1350 n. 2 c.c.) e la trascrizione (art. 2643 n. 2 c.c.);
— testamento, in tal caso sarà necessaria la trascrizione dell'atto di acquisto, ai sensi dell'art. 2648, c. 1 c.c.;
— usucapione;
— taluni provvedimenti amministrativi previsti dalla legge.
L'(—) può essere costituita in perpetuo o a tempo determinato. Se è costituita a tempo determinato la sua durata non può essere inferiore ai venti anni.
L'(—) si estingue per:
— scadenza del termine, se si tratta di (—) temporanea;
— perimento totale del fondo;
— non uso del diritto da parte dell'enfiteuta protratto per venti anni;