Gratuito patrocinio

Gratuito patrocinio (d. proc. civ.; d. proc. pen.)
Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione (art. 24 Cost.) che consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese.
La normativa è contenuta nella L. 134/2001, che ha anche cambiato il nome del (—) in patrocinio a spese dello Stato.
Il patrocinio a spese dello Stato può essere chiesto nei processi penali, civili, amministrativi, tributari e nei procedimenti di volontaria giurisdizione.
La domanda deve essere presentata al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo nel quale si tiene il processo e, in caso di processo penale, al giudice davanti al quale pende il processo.
Possono accedervi i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi, nonché enti e associazioni senza scopo di lucro e senza attività economica.
Il limite massimo di reddito per ottenere il gratuito patrocinio è di 9.269 euro annui.
Solitamente, per calcolare il reddito si fa riferimento ai redditi dei componenti della famiglia di chi fa la richiesta; tuttavia, se l'interesse di quest'ultimo è in conflitto con quello di altri familiari, si fa riferimento solamente al reddito dell'interessato.
Se la situazione reddituale cambia durante il processo, il giudice revoca il beneficio.