Ambiente
Ambiente
Il diritto all'() è un diritto fondamentale della persona [Diritti (soggettivi pubblici)] e un interesse fondamentale della comunit à, e comprende da un lato la conservazione, la razionale gestione e il miglioramento delle condizioni naturali in tutte le sue componenti (aria, acqua, suolo e territorio), dall'altro l'esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, nonch é di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale.
La Costituzione non contiene un'esplicita disposizione a tutela dell'(). Quest'ultima è, in ogni caso, desumibile dagli artt. 9 (tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione), 32 (tutela della salute), 41 (divieto di iniziativa economica privata in contrasto con l'utilit à sociale) e 44 (razionale sfruttamento del suolo). È da ricordare, inoltre, che l'art. 117 riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela dell'(), dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, co.2, lett. s).
Con l'approvazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) si è messo ordine in materia. L'obiettivo primario di questo provvedimento è, appunto, la promozione dei livelli di qualit à della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Il citato provvedimento prevede, tra l'altro, incentivi per le fonti di energia rinnovabili, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi del Trattato di Kyoto; disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di opere ed interventi; adegua la legislazione nazionale a quella comunitaria; rafforza i poteri delle Province in materia di rifiuti.