Ambiente

Ambiente
È l'insieme dei fattori fisici, chimici, biologici e sociali che esercitano una influenza apprezzabile sulla salute ed il benessere degli individui e delle collettività.
Il diritto all'(—) è un diritto fondamentale della persona [Diritti (soggettivi pubblici)] e un interesse fondamentale della comunità, e comprende da un lato la conservazione, la razionale gestione e il miglioramento delle condizioni naturali in tutte le sue componenti (aria, acqua, suolo e territorio), dall'altro l'esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, nonché di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale.
La Costituzione non contiene un'esplicita disposizione a tutela dell'(—). Quest'ultima è, in ogni caso, desumibile dagli artt. 9 (tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione), 32 (tutela della salute), 41 (divieto di iniziativa economica privata in contrasto con l'utilità sociale) e 44 (razionale sfruttamento del suolo). È da ricordare, inoltre, che l'art. 117 riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela dell'(—), dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, co.2, lett. s).
Con l'approvazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) si è messo ordine in materia. L'obiettivo primario di questo provvedimento è, appunto, la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Il citato provvedimento prevede, tra l'altro, incentivi per le fonti di energia rinnovabili, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi del Trattato di Kyoto; disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di opere ed interventi; adegua la legislazione nazionale a quella comunitaria; rafforza i poteri delle Province in materia di rifiuti.