Convalescenza dell’atto

Convalescenza dell'atto (d. amm.)
È la situazione in cui si trovano gli atti amministrativi illegittimi e quindi annullabili, in seguito all'intervento di atti di secondo grado (che intervengano cioè su precedenti provvedimenti) diretti a conservare gli effetti fino a quel momento prodotti attraverso l'eliminazione dei vizi dei primi.
I provvedimenti che eliminano i vizi di legittimità degli atti amministrativi trovano il loro fondamento nel potere di autotutela amministrativa della P.A., e sono: la convalida, la ratifica, la sanatoria.
La convalida è un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di legittimità di un atto invalido precedentemente emanato dalla stessa autorità.
Il provvedimento di convalida deve contenere:
— l'indicazione dell'atto che si intende convalidare;
— l'individuazione del vizio da cui è affetto;
 la volontà di rimuovere il vizio invalidante (cd. animus convalidandi).
Opera ex nunc, ma poiché si collega ad un atto precedentemente emanato conservandone gli effetti anche nel tempo intermedio, di fatto opera ex tunc, cioè retroattivamente.
La ratifica è un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità astrattamente competente, la quale si appropria di un atto emesso da autorità incompetente dello stesso ramo.
Si differenzia dalla convalida solo per:
— l'autorità che pone in essere l'atto (che non è la stessa autorità emanante);
— per il vizio sanabile (che è solo di incompetenza relativa).
La sanatoria si ha quando un atto o un presupposto di legittimità del procedimento, mancante al momento dell'emanazione dell'atto amministrativo, viene emesso successivamente in modo da perfezionare ex post il procedimento di formazione dell'atto illegittimo.
Opera generalmente ex tunc; ma nei casi in cui incida sfavorevolmente nel campo dei diritti soggettivi, opera ex nunc.