Trattativa privata

Trattativa privata (d. amm.)
È la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto. Per le sue caratteristiche la (—) consente un ampio margine operativo all'amministrazione, poiché questa può operare iure privatorum.
Di qui la necessità di un quadro normativo capace di assicurare la trasparenza e la correttezza delle procedure.
Ai sensi dell'art. 41 R.D. 827/1924, la (—) è ammessa nei seguenti casi:
— quando le gare siano andate deserte, ovvero si abbiano fondati motivi di ritenere che, ove si sperimentassero, esse andrebbero deserte;
— quando occorre acquistare strumenti di precisione che possono essere forniti soltanto da una ditta altamente specializzata;
— per l'acquisto di cose prodotte con la garanzia della privativa industriale;
— per procedere a contratti di locazione per uffici statali;
— quando vi sia tale urgenza nell'inizio dei lavori che non possa attendersi l'espletamento della procedura del pubblico incanto;
— in ogni caso in cui speciali circostanze consigliano la contrattazione a (—).