
Trattativa privata
Trattativa privata (d. amm.)
Di qui la necessità di un quadro normativo capace di assicurare la trasparenza e la correttezza delle procedure.
Ai sensi dell'art. 41 R.D. 827/1924, la (—) è ammessa nei seguenti casi:
— quando le gare siano andate deserte, ovvero si abbiano fondati motivi di ritenere che, ove si sperimentassero, esse andrebbero deserte;
— quando occorre acquistare strumenti di precisione che possono essere forniti soltanto da una ditta altamente specializzata;
— per l'acquisto di cose prodotte con la garanzia della privativa industriale;
— per procedere a contratti di locazione per uffici statali;
— quando vi sia tale urgenza nell'inizio dei lavori che non possa attendersi l'espletamento della procedura del pubblico incanto;
— in ogni caso in cui speciali circostanze consigliano la contrattazione a (—).