Concessione
Concessione (d. amm.)
Provvedimento amministrativo con cui la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario ampliandone cos ì la sfera giuridica. Le () si distinguono tradizionalmente in traslative e costitutive.
Le prime possono essere:
traslative di poteri o facolt à su beni pubblici [cd. () reali]. Tipiche figure sono le () di acque, di suolo pubblico, di beni del demanio etc. Le facolt à giuridiche da esse derivanti si atteggiano come diritti affievoliti [Interesse (legittimo)] nei confronti della P.A. e diritti assoluti nei confronti dei terzi;
traslative di potest à pubbliche appartenenti alla P.A., con cui il concessionario acquista gli stessi poteri pubblicistici che aveva la P.A.;
traslative di pubblici servizi.
Le () costitutive possono essere: costitutive di diritti subiettivi, le quali fanno sorgere ex novo diritti per il destinatario; costitutive di diritti all'esercizio di professioni, per cui sia limitato dalla legge il numero degli esercenti (es.: apertura di fornace); e costitutive di status (es.: concessione della cittadinanza).
() contratto
Si parla, in dottrina, di () in tutti i casi in cui il rapporto che nasce dalla concessione è regolato da un capitolato, cio è da un atto negoziale intercorrente tra la P.A. concedente e il concessionario: in tal caso, mentre l'atto unilaterale e discrezionale della P.A. si configura quale unico titolo del rapporto, la disciplina, invece, di tale rapporto trova il suo fatto costitutivo in un'attivit à di tipo negoziale. In pratica, come affermato dalla Cassazione, nelle (), all'atto unilaterale ed autorizzativo della P.A. con cui essa accerta la rispondenza della () al pubblico interesse, si accompagna un negozio al quale partecipa il concessionario e con il quale viene data concreta attuazione all'atto deliberativo mediante la fissazione dei rispettivi diritti ed obblighi e di ogni altra modalit à circa l'uso del bene e lo svolgimento del servizio (Cass. 21-7-1967, n. 1894).
() di beni
() di costruzione di opere pubbliche
Tale fattispecie ha come finalit à la realizzazione di opere di pubblico interesse e pu ò atteggiarsi come () di mera costruzione o di costruzione e gestione. In quest'ultima si rinvengono gli aspetti tipici dello strumento concessorio, con la particolarit à dell'accentuata emersione del carattere pubblicistico-funzionale, derivante dal fatto che la (), pur riguardando un bene, è finalizzata alla gestione di un servizio pubblico che non pu ò essere gestito senza che al concessionario vengano trasferiti poteri pubblicistici. Tale strumento consente alla P.A. di conseguire la realizzazione dell'opera senza accollarsi le relative spese, cui provvede il concessionario compensandole con i futuri proventi della gestione.
Nella () di sola costruzione, invece, la P.A. conferisce a terzi il solo incarico di eseguire l'opera pubblica, addossandosi le spese necessarie e il compenso al terzo.
La () di costruzione è ormai assorbita nell'appalto di lavori pubblici [Appalto (pubblico)].
() di pubblici servizi
() edilizia [Permesso (per costruire)]