Concessione

Concessione (d. amm.)
Provvedimento amministrativo con cui la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario ampliandone così la sfera giuridica. Le (—) si distinguono tradizionalmente in traslative e costitutive.
Le prime possono essere:
— traslative di poteri o facoltà su beni pubblici [cd. (—) reali]. Tipiche figure sono le (—) di acque, di suolo pubblico, di beni del demanio etc. Le facoltà giuridiche da esse derivanti si atteggiano come diritti affievoliti [Interesse (legittimo)] nei confronti della P.A. e diritti assoluti nei confronti dei terzi;
— traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A., con cui il concessionario acquista gli stessi poteri pubblicistici che aveva la P.A.;
— traslative di pubblici servizi.
Le (—) costitutive possono essere: costitutive di diritti subiettivi, le quali fanno sorgere ex novo diritti per il destinatario; costitutive di diritti all'esercizio di professioni, per cui sia limitato dalla legge il numero degli esercenti (es.: apertura di fornace); e costitutive di status (es.: concessione della cittadinanza).
() contratto
Si parla, in dottrina, di (—) in tutti i casi in cui il rapporto che nasce dalla concessione è regolato da un capitolato, cioè da un atto negoziale intercorrente tra la P.A. concedente e il concessionario: in tal caso, mentre l'atto unilaterale e discrezionale della P.A. si configura quale unico titolo del rapporto, la disciplina, invece, di tale rapporto trova il suo fatto costitutivo in un'attività di tipo negoziale. In pratica, come affermato dalla Cassazione, nelle (—), all'atto unilaterale ed autorizzativo della P.A. con cui essa accerta la rispondenza della (—) al pubblico interesse, si accompagna un negozio al quale partecipa il concessionario e con il quale viene data concreta attuazione all'atto deliberativo mediante la fissazione dei rispettivi diritti ed obblighi e di ogni altra modalità circa l'uso del bene e lo svolgimento del servizio (Cass. 21-7-1967, n. 1894).
() di beni
È quella (—) che conferisce al privato speciali diritti di natura reale o personale su un determinato bene sottratto alla disponibilità privata.
() di costruzione di opere pubbliche
Tale fattispecie ha come finalità la realizzazione di opere di pubblico interesse e può atteggiarsi come (—) di mera costruzione o di costruzione e gestione. In quest'ultima si rinvengono gli aspetti tipici dello strumento concessorio, con la particolarità dell'accentuata emersione del carattere pubblicistico-funzionale, derivante dal fatto che la (—), pur riguardando un bene, è finalizzata alla gestione di un servizio pubblico che non può essere gestito senza che al concessionario vengano trasferiti poteri pubblicistici. Tale strumento consente alla P.A. di conseguire la realizzazione dell'opera senza accollarsi le relative spese, cui provvede il concessionario compensandole con i futuri proventi della gestione.
Nella (—) di sola costruzione, invece, la P.A. conferisce a terzi il solo incarico di eseguire l'opera pubblica, addossandosi le spese necessarie e il compenso al terzo.
La (—) di costruzione è ormai assorbita nell'appalto di lavori pubblici [Appalto (pubblico)].
() di pubblici servizi
È una (—) traslativa e costituisce uno dei mezzi con cui è spesso attribuito a privati l'esercizio di pubbliche funzioni. Tra le più importanti figure di (—) di pubblici servizi rientrano quelle relative all'esercizio di ferrovie e tranvie. Presupposti di esse sono: l'esistenza di un pubblico servizio e che l'attività sia esercitata in regime di monopolio.
() edilizia [Permesso (per costruire)]