Credito
Credito
Diritto di () (d. civ.)
Consiste nella pretesa di un soggetto di ottenere una prestazione di carattere patrimoniale da altro soggetto.
Carattere essenziale, quindi, del diritto di () si individua nella mediatezza, cio è nella necessit à della cooperazione del debitore alla realizzazione del credito. Ne consegue che il diritto di () è tutelato da una azione esperibile soltanto nei confronti del soggetto obbligato (actio in personam).
Diversamente dai diritti reali [Diritti soggettivi], il diritto di () si estrinseca in una relazione non con una cosa, ma tra due persone, tra le quali corre appunto un rapporto di credito e di debito.
Infine, il diritto di () è generalmente temporaneo in quanto questo si estingue con l'adempimento, cio è con l'esecuzione della prestazione.
() d'imposta (d. trib.)
Il sistema fiscale italiano prevede la possibilit à che il contribuente versi all'erario pi ù del dovuto anticipando somme per le quali poi viene a vantare dei ().
Oltre a tali casi il legislatore tributario pu ò agevolare dei contribuenti, riconoscendo a loro favore dei (): in questo caso si parla di credito virtuale che la stessa legge attribuisce al contribuente che abbia in precedenza assolto determinati obblighi tributari o si trovi in una determinata situazione soggettiva. Esso è utilizzabile ai fini del pagamento di una o pi ù imposte.