Partita I.V.A.

Partita I.V.A. (d. trib.)
Numero che viene attribuito dagli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate ad ogni contribuente che ne fa domanda allorché intraprende l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, ovvero ai non residenti allorché istituiscono una stabile organizzazione in Italia.
In base all'art. 35 del D.P.R. 633/72 l'interessato (persona fisica o giuridica) deve presentare all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, apposita dichiarazione redatta su un modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'Ufficio, dal suo canto, provvede ad attribuire al contribuente il numero di (—), che consiste in un'espressione numerica di 11 cifre.
La (—), che per i soggetti diversi dalle persone fisiche coincide con il codice fiscale, deve essere indicata dal contribuente su fatture, documenti di accompagnamento, scontrini fiscali, ricevute fiscali ed in generale su tutti i documenti previsti dalla normativa I.V.A.