Mediazione

Mediazione
Contratto di () (d. civ.)
Il codice civile definisce il mediatore come colui che, in posizione d'imparzialità, mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse in virtù di rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive, che vincola il cliente del mediatore a corrispondergli la provvigione per il caso che questi lo metta in contatto con altri per la conclusione di affari.
Ai sensi dell'art. 1755 c.c., il pagamento della provvigione è subordinato alla conclusione (ma non anche al buon fine) dell'affare e all'esistenza di un nesso di causalità fra l'attività svolta dal mediatore e l'affare concluso.
Se il contratto non è concluso, il mediatore non ha diritto ad alcun compenso, ma solo al rimborso delle spese da parte di chi lo abbia incaricato. Il mediatore ha solo l'onere, e non l'obbligo, di svolgere l'attività interpositiva; tuttavia egli ha il dovere di comunicare alle parti tutte le circostanze a lui note che possono influire sulla conclusione dell'affare, consentendo così alle parti una più esatta valutazione in ordine alla convenienza ed alla sicurezza dell'operazione economica.
Il mediatore può anche non rivelare ad un contraente il nome dell'altro: in questo caso però risponderà in proprio, nei confronti della parte cui ha taciuto l'identità dell'altro contraente, dell'esecuzione del contratto.
() nei rapporti di lavoro (d. lav.)
Attività di promozione e controllo dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, fino a poco tempo fa svolta esclusivamente dallo Stato, mediante propri organi periferici, in regime di monopolio [Collocamento] e attualmente esercitata in regime concorrenziale da strutture pubbliche e operatori privati.
Una completa riforma del sistema della (—) è stato attuato con il D.Lgs. 276/2003, che ha riordinato lo svolgimento della (—) in regime concorrenziale da parte di soggetti pubblici e privati e predisposto, come necessario momento di coordinamento, il funzionamento della Borsa continua nazionale del lavoro.
La (—) degli uffici pubblici non è più operata dallo Stato, ma avviene a livello decentrato per effetto del D.Lgs. 469/97, con cui sono state conferite alle Regioni e agli enti locali le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro.
Le Province svolgono le funzioni e i compiti relativi al collocamento, tramite strutture denominate centri per l'impiego, istituendo un'unica commissione provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla Provincia stessa.
Le Regioni hanno disciplinato con proprie leggi l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni ad esse attribuite, determinando la sostituzione dei vecchi organismi di collocamento con nuove strutture amministrative.
Talune competenze in materia sono riservate allo Stato (ad esempio, la gestione del livello nazionale dell'Albo delle agenzie per il lavoro, il rilascio alle agenzie dell'autorizzazione ad operare, previa verifica dei requisiti previsti, e l'iscrizione nel predetto Albo etc.).
Le attività di (—), ampiamente intese, che possono essere svolte dai soggetti privati, distintamente o congiuntamente, sono articolate nelle seguenti tipologie (art. 2 D.Lgs. 276/2003):
— somministrazione di lavoro, ossia fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine (ex lavoro temporaneo o interinale);
— intermediazione, ossia la tradizionale attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, in passato svolta esclusivamente dagli uffici pubblici;
— ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.
Possono svolgere professionalmente tali attività operatori privati, denominati agenzie per il lavoro appositamente autorizzate e/o accreditate e iscritte in un apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro, sulla base di specifici requisiti.
Possono operare, inoltre, ulteriori soggetti a condizione che la (—) non sia svolta con finalità di lucro e con l'obbligo della interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro (ad esempio, le università pubbliche e private).