Circolazione

Circolazione
Libertà di () (d. cost.)
Diritto fondamentale ed inviolabile dell'uomo garantito dall'art. 16 Cost., che si estrinseca in tre facoltà:
— libertà di circolazione sul territorio dello Stato;
— libertà di fissare ovunque la propria residenza;
— facoltà di uscire temporaneamente, o definitivamente, dallo Stato e di rientrarvi.
La Costituzione rende possibili limitazioni alla (—) solo se previste espressamente dalla legge per motivi di sanità o sicurezza, precisando che non è consentita alcuna limitazione fondata su ragioni politiche.
Nell'applicazione di tale articolo vengono in rilievo:
— il foglio di via obbligatorio;
— la libertà di espatrio.
() di veicoli [danni cagionati dalla] (d. civ.)
La materia dei danni derivanti dalla (—) è assoggettata ad una disciplina differenziata rispetto a quella ordinaria in tema di responsabilità extracontrattuale ed è regolata dall'art. 2054 c.c., applicabile, tuttavia, alle sole ipotesi di (—) senza guida di rotaie.
Il primo principio affermato è quello secondo cui il conducente del veicolo si presume responsabile del danno cagionato a terzi, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (in pratica, nella maggior parte dei casi la prova liberatoria verrà data dimostrando che causa esclusiva dell'incidente è stato il comportamento dello stesso danneggiato).
In secondo luogo, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a provocare il danno.
È stabilita, inoltre, la responsabilità, di natura oggettiva, del proprietario del veicolo, che risponde in solido col conducente dei danni da questi arrecati, a meno che non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. A tal fine non sarà sufficiente dimostrare che non si sapeva o non si voleva che il veicolo venisse usato, ma occorrerà provare di aver preso tutte le precauzioni necessarie e obiettivamente idonee ad impedire ad altri d'impossessarsi del veicolo.
Infine, il codice precisa che il proprietario è altresì responsabile dei danni derivati da vizi di costruzione o difetto di manutenzione.
() stradale [reati in materia di] (d. amm.; d. pen.)
La disciplina della sicurezza della circolazione stradale è affidata, oltre che a disposizioni più risalenti, al nuovo codice della strada emanato con il D.Lgs. 285/1992. Moltissime fattispecie di reato sono state depenalizzate ad opera del D.Lgs. 507/1999 [Guida (senza patente)]. Il legislatore ha posto attenzione a non lasciare sforniti di tutela i beni oggetto di possibile aggressione attraverso la previsione di sanzioni accessorie che affiancandosi alle sanzioni pecuniarie principali ne rafforzano l'efficacia dissuasiva.
Tra le ipotesi che costituiscono ancora reato rientrano la guida sotto l'influenza dell'alcool e di sostanze stupefacenti e l'omissione di soccorso.