Circolazione
Circolazione
Libert à di () (d. cost.)
Diritto fondamentale ed inviolabile dell'uomo garantito dall'art. 16 Cost., che si estrinseca in tre facolt à:
libert à di circolazione sul territorio dello Stato;
libert à di fissare ovunque la propria residenza;
facolt à di uscire temporaneamente, o definitivamente, dallo Stato e di rientrarvi.
La Costituzione rende possibili limitazioni alla () solo se previste espressamente dalla legge per motivi di sanit à o sicurezza, precisando che non è consentita alcuna limitazione fondata su ragioni politiche.
Nell'applicazione di tale articolo vengono in rilievo:
il foglio di via obbligatorio;
la libert à di espatrio.
() di veicoli [danni cagionati dalla] (d. civ.)
La materia dei danni derivanti dalla () è assoggettata ad una disciplina differenziata rispetto a quella ordinaria in tema di responsabilit à extracontrattuale ed è regolata dall'art. 2054 c.c., applicabile, tuttavia, alle sole ipotesi di () senza guida di rotaie.
Il primo principio affermato è quello secondo cui il conducente del veicolo si presume responsabile del danno cagionato a terzi, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (in pratica, nella maggior parte dei casi la prova liberatoria verr à data dimostrando che causa esclusiva dell'incidente è stato il comportamento dello stesso danneggiato).
In secondo luogo, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a provocare il danno.
Infine, il codice precisa che il proprietario è altres ì responsabile dei danni derivati da vizi di costruzione o difetto di manutenzione.
() stradale [reati in materia di] (d. amm.; d. pen.)
La disciplina della sicurezza della circolazione stradale è affidata, oltre che a disposizioni pi ù risalenti, al nuovo codice della strada emanato con il D.Lgs. 285/1992. Moltissime fattispecie di reato sono state depenalizzate ad opera del D.Lgs. 507/1999 [Guida (senza patente)]. Il legislatore ha posto attenzione a non lasciare sforniti di tutela i beni oggetto di possibile aggressione attraverso la previsione di sanzioni accessorie che affiancandosi alle sanzioni pecuniarie principali ne rafforzano l'efficacia dissuasiva.
Tra le ipotesi che costituiscono ancora reato rientrano la guida sotto l'influenza dell'alcool e di sostanze stupefacenti e l'omissione di soccorso.