Guida

Guida
() senza patente (d. pen.)
Ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. 285/1992 (Cod. strada), alla luce delle novità introdotte dal D.L. 3-8-2007, n. 117 (entrato in vigore il 4-8-2007), chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal Codice della strada. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno ed è prevista la confisca del veicolo.
È competente il tribunale in composizione monocratica.
Il veicolo condotto dalla persona sprovvista di patente o con patente revocata o non rinnovata può essere sequestrato dagli operatori di polizia che hanno accertato il reato.
() in stato di ebbrezza (d. pen.)
Ai sensi dell'art. 186 D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), alla luce delle novità introdotte dal D.L. 3-8-2007, n. 117 (entrato in vigore il 4-8-2007), guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche costituisce reato, punito con le seguenti sanzioni:
a) con tasso alcolico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l: ammenda da euro 500,00 a euro 2.000,00; arresto fino a 1 mese; sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
b) con tasso alcolico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l: ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00; arresto fino a 3 mesi; sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
c) con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro; arresto fino a 6 mesi; sospensione della patente da 1 a 2 anni.
Nei casi b) e c), la pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, dall'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.
Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui, se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere sequestrato (si tratta del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.; tale sequestro non è necessario se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea che sia prontamente reperibile subito dopo l'accertamento ovvero nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto).
Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o la violazione è commessa da conducente di autobus o di veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, la patente viene revocata ed è subito ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.
Se la (—) in stato di ebbrezza è commessa alla (—) di motoveicoli o ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca.
In ogni caso, il prefetto ordina al conducente che ha guidato in stato di ebbrezza di sottoporsi a una visita medica di revisione della patente presso la commissione medica provinciale entro 60 giorni. Tale visita, in molte strutture sanitarie, consiste in una serie di esami clinici, con visite a distanza di tempo l'una dall'altra, finalizzate alla verifica dell'idoneità fisica alla (—). In tali casi, la validità della patente è corrispondentemente ridotta (se il conducente risulta ubriaco abituale, la patente può essere sospesa fino a quando egli non abbia compiuto un percorso riabilitativo).
Se è stato accertato un tasso alcolico superiore a 1,5 gr/l, la patente è sospesa, oltre che in ragione dell'applicazione della sanzione accessoria (da 1 a 2 anni), fino all'esito positivo dell'esame medico.
Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate; il giudice, con la sentenza di condanna, impone la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato): all'atto dell'accertamento l'operatore può procedere al sequestro del veicolo.
Se dall'incidente derivano lesioni alla persone o la morte di una o più persone, le pene per lesioni colpose o per omicidio colposo sono aggravate.
Infine, chi senza giustificato motivo si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi ovvero al controllo con l'etilometro commette un illecito amministrativo. In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:
— sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 (aumentata se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto da euro 3.000,00 a euro 12.000,00);
— sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni (e la revoca in caso di recidiva in un biennio);
— fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito.
Con l'ordinanza di sospensione il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente presso la commissione medica provinciale.
Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
È ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni (il minimo previsto per l'illecito).
L'illecito amministrativo può concorrere — ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psicofisica — con il reato di guida in stato di ebbrezza, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.
() sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (d. pen.)
Ai sensi dell'art. 187 D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), alla luce delle novità introdotte dal D.L. 3-8-2007, n. 117 (entrato in vigore il 4-8-2007), è reato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
È prevista l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00, l'arresto fino a tre mesi e la sospensione della patente di guida per un periodo da 2 mesi a 2 anni.
La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, dall'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.
La violazione non comporta la decurtazione di punti dalla patente (essendo stato introdotto un nuovo comma che punisce espressamente questa violazione — il comma 1 dell'art 187 Cod. strada —, non si applica decurtazione di punteggio perché la tabella di cui all'art 126bis Cod. strada non è stata aggiornata in modo corrispondente).
Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di alterazione, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo presso il luogo indicato dall'interessato e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere sequestrato (si tratta del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.; tale sequestro non è necessario se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea che sia prontamente reperibile subito dopo l'accertamento ovvero nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto).
Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, la patente viene revocata ed è perciò subito ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.
Se la guida in stato di alterazione è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca.
È previsto il raddoppio delle pene se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale (analogamente a quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza alcolica).
Se il soggetto, senza giustificato motivo, rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi ovvero al controllo sanitario (visita medica e prelievo liquidi biologici), commette un illecito amministrativo. In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:
 sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 (aumentata se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto da euro 3.000,00 a euro 12.000,00);
— sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni (e la revoca in caso di recidiva in un biennio);
— fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito (30).
Con l'ordinanza di sospensione il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente. La patente resta sospesa per il periodo indicato dal prefetto e, comunque, fino a quando il conducente non sia stato giudicato idoneo da una Commissione medica provinciale.
Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
L'illecito amministrativo può concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psicofisica, con il reato di guida in stato di alterazione sotto l'effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.