Buon vicinato

Buon vicinato [rapporti di] (d. civ.)
Limiti legali al diritto di proprietà, stabiliti dal legislatore per risolvere preventivamente i conflitti che possono insorgere tra proprietari di fondi limitrofi, basati su presupposti di convenienza e sviluppo, all'insegna della reciprocità.
Il carattere della reciprocità distingue i rapporti di (—) dalle servitù prediali, che presentano sempre uno squilibrio, attribuendo un vantaggio ad una parte ed un correlativo svantaggio all'altra.
Tali limiti presentano alcune caratteristiche:
— sorgono automaticamente, insieme al diritto di proprietà cui accedono;
— sono imprescrittibili;
— sono reciproci e, quindi, senza corrispettivo;
— sono tutelabili con l'azione negatoria [Negatoria (Azione)].
Nel complesso di norme che regolano i rapporti di (—), distinguiamo:
— norme in materia di distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi dei muri, fossi e siepi interposte fra i fondi (artt. 873-899 c.c.);
— norme in materia di luci e vedute (artt. 900-907 c.c.);
— norme in materia di stillicidio, cioè a dire scarico di acque piovane (art. 908 c.c.);
— norme in materia di acque private (artt. 909-921 c.c.).