
Buon vicinato
Buon vicinato [rapporti di] (d. civ.)
Limiti legali al diritto di propriet à, stabiliti dal legislatore per risolvere preventivamente i conflitti che possono insorgere tra proprietari di fondi limitrofi, basati su presupposti di convenienza e sviluppo, all'insegna della reciprocit à.
Il carattere della reciprocit à distingue i rapporti di () dalle servit ù prediali, che presentano sempre uno squilibrio, attribuendo un vantaggio ad una parte ed un correlativo svantaggio all'altra.
Tali limiti presentano alcune caratteristiche:
sorgono automaticamente, insieme al diritto di propriet à cui accedono;
sono imprescrittibili;
sono reciproci e, quindi, senza corrispettivo;
sono tutelabili con l'azione negatoria [Negatoria (Azione)].
Nel complesso di norme che regolano i rapporti di (), distinguiamo:
norme in materia di distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi dei muri, fossi e siepi interposte fra i fondi (artt. 873-899 c.c.);
norme in materia di luci e vedute (artt. 900-907 c.c.);
norme in materia di stillicidio, cio è a dire scarico di acque piovane (art. 908 c.c.);
norme in materia di acque private (artt. 909-921 c.c.).