Distanze

Distanze (d. civ.)
() tra le costruzioni
Sono i limiti posti dalla legge alla proprietà immobiliare, che regolano i rapporti di vicinato, cioè i diritti e i doveri tra vicini (artt. 873-879 c.c.). Ad es. ogni edificio ha bisogno di aria e di luce, ma di fronte a questa esigenza vi è il diritto del vicino a costruire sul proprio suolo.
I limiti legali della proprietà immobiliare hanno lo scopo di contemperare questi diritti reciproci, assicurandone la coesistenza e la possibilità di esercizio.
L'art. 873 c.c. stabilisce che le costruzioni su fondi confinanti, se non sono uniti o aderenti, devono essere tenute a distanza non inferiore di tre metri l'una dall'altra. I regolamenti comunali possono imporre distanze superiori tra edifici e anche tra l'edificio da costruire su di un fondo e i confini del fondo stesso. In tal caso vanno osservate le norme dei regolamenti e/o degli strumenti urbanistici.
Se il secondo costruttore edifica sul proprio fondo ad una distanza inferiore a quella prescritta dalla legge o dai regolamenti e/o dagli strumenti urbanistici rispetto alla costituzione che sorge sul fondo del vicino, il proprietario di questa avrà il diritto di chiedere la riduzione in pristino, cioè la demolizione di quella parte della nuova costruzione che ecceda la distanza consentita.
() dal confine per pozzi, cisterne, fosse e tubi
Le costruzioni per pozzi, cisterne, fosse e tubi vanno fatte alla distanza di due metri dal confine, mentre per i tubi d'acqua pura o lurida e per quelli del gas o simili e loro diramazioni occorre osservare la distanza di un metro.
La distanza va osservata anche nel caso in cui sul confine si trovi un muro divisorio. La distanza deve essere misurata tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno dei pozzi, cisterne, fossi e tubi (art. 889 c.c.).
() dal confine per canali e fossi
Chi intende scavare in prossimità del confine del suo fondo un canale o un fosso è tenuto, in mancanza di disposizioni contenute in regolamenti, a rispettare una distanza pari alla profondità del canale o del pozzo. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina al confine stesso. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esterno della via (art. 889 c.c.).
() dal confine per gli alberi
Il proprietario che intende piantare alberi presso il suo confine, in mancanza di regolamenti e di usi locali, deve rispettare le seguenti distanze (artt. 892-895 c.c.):
— mt. 3 per alberi di alto fusto. Sono alberi di alto fusto quelli di notevole altezza come, ad es. i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
— mt. 1,50 per gli alberi non di alto fusto. Sono di fusto non alto gli alberi il cui fusto, inferiore a tre metri, si diffonde in rami;
— mt. 0,50 per viti, arbusti, siepi vive e piante da frutto, di altezza non superiore a due metri e mezzo.
La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero, nel tempo della piantagione o dalla linea del confine al luogo dove fu fatta la semina. Non è irrilevante il fatto che il tronco si sia successivamente ingrandito riducendo la distanza.
() minime per gli apiari
Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.
Tale (—) non deve essere necessariamente rispettata se tra l'apiario e i luoghi sopra citati esistono dislivelli di almeno due metri o se vi sono muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api.