Luci e vedute

Luci e vedute (d. civ.)
Sono limiti legali [Limiti e limitazioni del diritto di proprietà] al diritto di proprietà, posti nell'interesse privato.
Le disposizioni in materia contemperano l'esigenza del proprietario dell'immobile di ricevere aria e luce con quella del proprietario confinante di non essere esposto alla curiosità altrui.
Le finestre si distinguono in:
— luci: sono quelle che danno solo passaggio alla luce ed all'aria, e possono essere aperte senza osservare le distanze legali;
— vedute o prospetti: sono quelle che permettono di affacciarsi comodamente e senza pericolo sul fondo del vicino, consentendo perciò sia l'inspectio che la prospectio.
Poiché, in tal caso, è evidente il rischio di violazioni dell'altrui riservatezza, la legge prevede che colui il quale abbia acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino non possa fabbricare a distanza minore di tre metri da questo.
La medesima ratio ispira la previsione della distanza minima, questa volta di settantacinque centimetri, che deve intercorrere tra la finestra o il più vicino sporto dal quale si esercita la veduta, in caso di vedute oblique.
Qui il legislatore ha previsto una distanza minore, in ragione della limitata possibilità di inspicere da parte di chi esercita la veduta.