Luci e vedute
Luci e vedute (d. civ.)
Sono limiti legali [Limiti e limitazioni del diritto di propriet à] al diritto di propriet à, posti nell'interesse privato.
Le disposizioni in materia contemperano l'esigenza del proprietario dell'immobile di ricevere aria e luce con quella del proprietario confinante di non essere esposto alla curiosit à altrui.
Le finestre si distinguono in:
luci: sono quelle che danno solo passaggio alla luce ed all'aria, e possono essere aperte senza osservare le distanze legali;
vedute o prospetti: sono quelle che permettono di affacciarsi comodamente e senza pericolo sul fondo del vicino, consentendo perci ò sia l'inspectio che la prospectio.
Poich é, in tal caso, è evidente il rischio di violazioni dell'altrui riservatezza, la legge prevede che colui il quale abbia acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino non possa fabbricare a distanza minore di tre metri da questo.
La medesima ratio ispira la previsione della distanza minima, questa volta di settantacinque centimetri, che deve intercorrere tra la finestra o il pi ù vicino sporto dal quale si esercita la veduta, in caso di vedute oblique.
Qui il legislatore ha previsto una distanza minore, in ragione della limitata possibilit à di inspicere da parte di chi esercita la veduta.