Concentrazione di imprese
Concentrazione di imprese (d. comm.)
Della () non si pu ò dare un'esatta definizione giuridica, poich é si tratta di un concetto economico che si risolve nel controllo di un'impresa su una o pi ù altre imprese.
Secondo la nostra legge antitrust, l'operazione di () si realizza (art. 5):
quando due o pi ù imprese procedono a fusione;
quando uno o pi ù soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa, ovvero una o pi ù imprese, acquisiscono direttamente o indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o pi ù imprese;
quando due o pi ù imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova societ à, alla costituzione di un'impresa comune.
In ogni caso, comunque, per aversi (), deve prodursi una modificazione della struttura interna delle imprese interessate, modificazione che pu ò incidere sia sulla propriet à del patrimonio, sia sulla gestione e direzione, alle quali si rinuncia a favore di organi estranei a queste imprese o ad una di esse.
Le operazioni di () non sono vietate in assoluto, dalla normativa antitrust ma solo se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale, in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
L'art. 25 della L. 287/90 d à il potere al Governo di determinare in linea generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorit à pu ò eccezionalmente autorizzare, quando l'interesse generale lo esige, operazioni di () altrimenti vietate.