Concentrazione di imprese

Concentrazione di imprese (d. comm.)
Della (—) non si può dare un'esatta definizione giuridica, poiché si tratta di un concetto economico che si risolve nel controllo di un'impresa su una o più altre imprese.
Secondo la nostra legge antitrust, l'operazione di (—) si realizza (art. 5):
— quando due o più imprese procedono a fusione;
— quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa, ovvero una o più imprese, acquisiscono direttamente o indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese;
— quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune.
In ogni caso, comunque, per aversi (—), deve prodursi una modificazione della struttura interna delle imprese interessate, modificazione che può incidere sia sulla proprietà del patrimonio, sia sulla gestione e direzione, alle quali si rinuncia a favore di organi estranei a queste imprese o ad una di esse.
Le operazioni di (—) non sono vietate in assoluto, dalla normativa antitrust ma solo se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale, in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
L'art. 25 della L. 287/90 dà il potere al Governo di determinare in linea generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorità può eccezionalmente autorizzare, quando l'interesse generale lo esige, operazioni di (—) altrimenti vietate.