Condominio
Condominio (d. civ.)
La singolarit à di questa figura risiede, appunto, nella circostanza che essa si ricollega ad un diritto di propriet à pieno ed esclusivo: il singolo condomino, cio è, oltre ad essere esclusivo proprietario del suo appartamento, è nel contempo, e necessariamente, comproprietario di quei beni di cui si è detto.
L'uso delle parti comuni, salvo diversa previsione nel regolamento, è libero, con il solo limite del rispetto della destinazione funzionale delle cose e del pari godimento degli altri condomini (cos ì, ad esempio, non si possono ingombrare le parti comuni, o bloccare gli accessi, compiere modifiche o ampliamenti, o anche fare uso esclusivo non autorizzato di parti comuni).
Gli organi del () sono l'assemblea dei condomini, che è l'organo deliberativo e l'amministratore di condominio, che viene nominato dall'assemblea allorch é i condomini sono pi ù di quattro, ed è l'organo esecutivo.
Ogni () pu ò avere un proprio regolamento di condominio, in cui sono fissate le norme di uso dei vari beni, le norme di funzionamento dell'assemblea, i criteri di ripartizione delle spese etc.; tale regolamento è obbligatorio se i condomini sono pi ù di dieci.
Il (), tendenzialmente, ha durata perpetua. Esso, tuttavia, si estingue quando viene a mancare la divisione per piani della propriet à, e cio è quando tutto l'edificio diventi propriet à della stessa persona.