Condominio

Condominio (d. civ.)
È una particolare forma di comunione forzosa e perpetua, originata dal fatto che necessariamente, nel caso di più proprietà divise per piani, vi sono delle parti dell'intero edificio che devono essere in comune (così il suolo su cui l'edificio poggia, le fondazioni, le scale, i muri perimetrali, i tetti etc.) (artt. 1117 ss. c.c.).
La singolarità di questa figura risiede, appunto, nella circostanza che essa si ricollega ad un diritto di proprietà pieno ed esclusivo: il singolo condomino, cioè, oltre ad essere esclusivo proprietario del suo appartamento, è nel contempo, e necessariamente, comproprietario di quei beni di cui si è detto.
L'uso delle parti comuni, salvo diversa previsione nel regolamento, è libero, con il solo limite del rispetto della destinazione funzionale delle cose e del pari godimento degli altri condomini (così, ad esempio, non si possono ingombrare le parti comuni, o bloccare gli accessi, compiere modifiche o ampliamenti, o anche fare uso esclusivo non autorizzato di parti comuni).
Gli organi del (—) sono l'assemblea dei condomini, che è l'organo deliberativo e l'amministratore di condominio, che viene nominato dall'assemblea allorché i condomini sono più di quattro, ed è l'organo esecutivo.
Ogni (—) può avere un proprio regolamento di condominio, in cui sono fissate le norme di uso dei vari beni, le norme di funzionamento dell'assemblea, i criteri di ripartizione delle spese etc.; tale regolamento è obbligatorio se i condomini sono più di dieci.
Il (—), tendenzialmente, ha durata perpetua. Esso, tuttavia, si estingue quando viene a mancare la divisione per piani della proprietà, e cioè quando tutto l'edificio diventi proprietà della stessa persona.