Volontariato
Volontariato (d. pubbl.)
Mentre l'attivit à di () prestata dal singolo individuo non inserita nell'ambito di una specifica organizzazione a ci ò finalizzata non è oggetto di disciplina sistematica da parte del legislatore, con la legge-quadro 11-8-1991, n. 266 è stata disciplinata l'attivit à di () prestata in apposite organizzazioni di ().
L'art. 2 L. 266/91 definisce come attivit à di () quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidariet à.
Tale attivit à non pu ò essere retribuita (sono ammessi i rimborsi spese) ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, con l'organizzazione di appartenenza.
In definitiva nessun rapporto di lavoro si instaura n é tra l'organizzazione ed il volontario, n é tra quest'ultimo ed il beneficiario dell'attivit à: pertanto trattasi di una vera e propria ipotesi di lavoro gratuito, che costituisce una deroga al principio di onerosit à del contratto di lavoro subordinato.
Al lavoro di () non si applica la disciplina del lavoro, eccetto l'obbligo di assicurazione dei volontari contro gli infortuni e le malattie connessi all'attivit à prestata e per la responsabilit à civile verso terzi.
La stessa L. 266/91 ha, peraltro, dettato particolari disposizioni al fine di rendere compatibile l'espletamento dell'attivit à di () con altro rapporto di lavoro subordinato eventualmente in corso.
Pu ò qualificarsi come () anche il lavoro prestato in favore delle organizzazioni non lucrative di utilit à sociale (cd. ONLUS) di cui al D.Lgs. 460/97 (ovvero associazioni, fondazioni e cooperative aventi come esclusivo oggetto sociale il perseguimento di finalit à di solidariet à sociale) e delle associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000. Nell'impresa sociale regolamentata con il D.Lgs. 155/2006, il () è ammesso solo nei limiti del 50% dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale.