Volontariato

Volontariato (d. pubbl.)
Mentre l'attività di (—) prestata dal singolo individuo non inserita nell'ambito di una specifica organizzazione a ciò finalizzata non è oggetto di disciplina sistematica da parte del legislatore, con la legge-quadro 11-8-1991, n. 266 è stata disciplinata l'attività di (—) prestata in apposite organizzazioni di (—).
L'art. 2 L. 266/91 definisce come attività di (—) quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Tale attività non può essere retribuita (sono ammessi i rimborsi spese) ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, con l'organizzazione di appartenenza.
In definitiva nessun rapporto di lavoro si instaura né tra l'organizzazione ed il volontario, né tra quest'ultimo ed il beneficiario dell'attività: pertanto trattasi di una vera e propria ipotesi di lavoro gratuito, che costituisce una deroga al principio di onerosità del contratto di lavoro subordinato.
Al lavoro di (—) non si applica la disciplina del lavoro, eccetto l'obbligo di assicurazione dei volontari contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività prestata e per la responsabilità civile verso terzi.
La stessa L. 266/91 ha, peraltro, dettato particolari disposizioni al fine di rendere compatibile l'espletamento dell'attività di (—) con altro rapporto di lavoro subordinato eventualmente in corso.
Può qualificarsi come (—) anche il lavoro prestato in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (cd. ONLUS) di cui al D.Lgs. 460/97 (ovvero associazioni, fondazioni e cooperative aventi come esclusivo oggetto sociale il perseguimento di finalità di solidarietà sociale) e delle associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000. Nell'impresa sociale regolamentata con il D.Lgs. 155/2006, il (—) è ammesso solo nei limiti del 50% dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale.