Segreto
Segreto
() bancario (d. banc.)
Per () si intende l'obbligo della banca di non svelare notizie relative ai propri rapporti d'affari con clienti, a meno che intervenga il consenso del cliente stesso.
Nel nostro ordinamento manca una norma che espressamente preveda tale obbligo; tuttavia dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammettere l'esistenza dell'obbligo del () seppur limitato dall'esigenza di tutelare altri interessi costituzionalmente garantiti.
Ad ogni modo il () non ha valore assoluto: la sua applicabilit à è sottoposta a limiti, volti a tutelare altri interessi che con esso possono entrare in conflitto.
() degli atti nel processo penale (d. proc. pen.)
L'atto coperto da segreto è quello che l'indagato o l'imputato non conosce n é ha diritto di conoscere. Il compimento dell'atto in sua presenza, ovvero il successivo suo deposito, con avviso al difensore, rende l'atto conosciuto o conoscibile ma solo dal soggetto e non da terzi estranei, compreso il giornalista.
Pertanto, nella fase delle indagini preliminari si hanno atti segreti, non conoscibili nemmeno dal difensore dell'inquisito, e atti a lui noti, mediante il deposito dei relativi verbali, e cio è atti per lui non pi ù segreti.
Per gli atti segreti vige il divieto di pubblicazione sia dell'atto testuale sia del suo contenuto; per gli atti non pi ù coperti da segreto il divieto permane solo per l'atto testuale ma non per il contenuto, non essendo pensabile un perenne silenzio stampa (art. 114 c.p.p.).
Nella fase successiva del dibattimento, tutti gli atti del fascicolo del P.M. sono noti ai difensori, stante il deposito dell'intero fascicolo, per cui non si hanno pi ù atti coperti da segreto. Pertanto, sar à pubblicabile il contenuto di qualsiasi atto ma non in forma testuale, come si è visto per gli atti delle indagini preliminari non pi ù segreti. Tuttavia, alcuni atti possono essere pubblicati anche testualmente e subito: sono gli atti utilizzati per le contestazioni. Per gli altri atti, la possibilit à di pubblicarli nel loro testo è possibile per quelli contenuti nel fascicolo per il dibattimento, mentre per quelli contenuti nel fascicolo del P.M. è possibile solo dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.
() d'ufficio (d. amm.; d. pen.)
Costituisce uno dei doveri fondamentali del pubblico impiegato.
La disciplina del () è stata modificata dalla L. 241/90 per renderlo compatibile con il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione di cui agli artt. 22 ss. della citata legge. L'impiegato deve mantenere il (), non pu ò trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti e operazioni amministrative, in corso o concluse ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori dell'ipotesi e delle modalit à previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.
La rivelazione o l'utilizzazione del () pu ò costituire, oltre a un illecito civile o amministrativo, anche un illecito penale ex art. 326 c.p. (Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio).
Si ricordi, infine, che l'esistenza del () esonera dall'obbligo di testimoniare (art. 249 c.p.c. e art. 201 c.p.p.) [Testimonianza].
() di Stato (d. amm.; d. pen.)
L'attivit à d'informazione, quando si rivolge a fatti, atti e notizie che possono compromettere la sicurezza interna ed internazionale dello Stato, deve necessariamente rimanere segreta.
In tale senso dispone l'art. 24 L. 241/1990, che nel disciplinare il diritto d'accesso ai documenti amministrativi, in ossequio al principio di trasparenza, esclude la divulgabilit à e la conoscibilit à dei documenti, atti o notizie coperti da ().
Pertanto, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio sono tenuti ad astenersi dal testimoniare su fatti coperti dal () (art. 202 c.p.p.). Il giudice, a cui il () è opposto, pu ò peraltro chiedere conferma dell'esistenza di tale vincolo al Presidente del Consiglio. Se è confermato, e la prova sia essenziale ai fini del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un (). Non pu ò essere opposto per reati di eversione dell'ordinamento costituzionale.
Si ricordi, infine, che la rivelazione e l'utilizzazione di tale segreto costituiscono reato (art. 261 c.p.).
() professionale (d. civ.; d. pen.)
Costituisce un dovere fondamentale, di carattere sia giuridico che deontologico, per coloro che esercitano determinate professioni (quali l'avvocato, il commercialista, il medico, il farmacista, il giornalista etc.).
L'obbligo del (), per la precisione, impone a questi soggetti di non rivelare assolutamente a terzi ci ò di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria professione.
Il legislatore (art. 622 c.p.) sanziona penalmente la violazione del (). Il (), inoltre, in una prospettiva processuale, pu ò esimere dall'obbligo di testimoniare [Testimonianza], secondo un meccanismo analogo a quello previsto per il segreto di Stato (art. 249 c.p.c.; art. 200 c.p.p.).