Ferie
Ferie (d. lav.)
Congruo periodo di riposo dal lavoro di cui necessita il lavoratore per ritemprare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro e soddisfare le sue esigenze ricreativo-culturali e partecipare pi ù incisivamente alla vita familiare e sociale.
L'istituto delle (), cd. riposo annuale, è previsto dall'art. 36 Cost. e dall'art. 2109 c.c. per il quale il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di () retribuite, possibilmente continuativo; in concreto tale periodo è prevalentemente disciplinato dai contratti collettivi.
Per la durata delle () il codice civile rimanda alla legge, ai contratti collettivi, agli usi o all'equit à.
Il D.Lgs. 66/2003 stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di () retribuite non inferiore a quattro settimane , consentendo tuttavia alla contrattazione collettiva la facolt à di derogare in senso pi ù favorevole, prevedendo cio è periodi pi ù lunghi di ().
Gli stessi contratti collettivi stabiliscono criteri e modalit à di regolazione delle () nel caso di orario espresso come media di un periodo plurisettimanale.
Le () sono irrinunciabili in quanto svolgono la funzione di tutelare la salute del lavoratore e, pertanto, è nullo qualsiasi patto che ne impedisca la fruizione. In particolare, il periodo minimo di () annuali deve essere goduto:
per almeno 2 settimane consecutive nel corso dell'anno di maturazione;
per le restanti settimane, 2 o pi ù se previste dalla contrattazione collettiva, entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Le () non godute non possono essere retribuite con un'indennit à sostitutiva (divieto di monetizzazione), tranne in casi determinati dalla legge quali: la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno e nei contratti a termine di durata infrannuale.
La determinazione del periodo di () è rimessa al datore di lavoro; spetta a lui la ripartizione dei periodi di () del personale. Non si tratta tuttavia di mera discrezionalit à in quanto le esigenze aziendali devono essere contemperate con quelle del lavoratore.
Nulla vieta, peraltro, che sull'accordo delle parti, le () siano frazionate nel corso dell'anno.
Durante le () il lavoratore ha diritto alla retribuzione globale di fatto corrispondente a quella che percepisce normalmente, comprese le voci pi ù strettamente legate alla prestazione lavorativa.
Nel caso di retribuzione in natura, il lavoratore ha diritto all'equivalente in denaro.
A seguito di diverse pronunce della Corte Costituzionale, il diritto alle () sussiste qualunque sia l'anzianit à di servizio e anche per il lavoratore che recede dal rapporto di lavoro in prova.
Sulla sospensione del decorso delle ferie per malattia intervenuta durante il periodo feriale si è pronunciata favorevolmente la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 616 del 30-12-1987, ha dichiarato la illegittimit à costituzionale del cit. art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede, appunto, che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso . Al riguardo, la Cassazione ha precisato che la regola della sospensione delle ferie per sopravvenuta malattia non ha valore assoluto, in quanto è necessario che sussista una specifica incompatibilit à della malattia stessa con l'essenziale funzione di riposo e recupero delle energie psico-fisiche propria delle ferie.
Inoltre, la conversione dell'assenza per () in assenza per malattia opera soltanto a seguito della comunicazione dello stato di malattia al datore di lavoro, e sempre che quest'ultimo non ne provi l'infondatezza allegando la compatibilit à della malattia con il godimento delle ().
() giudiziarie (d. proc.)