Telegramma

Telegramma (d. civ.)
Il codice civile equipara il (—) alla scrittura privata dal punto di vista dell'efficacia probatoria, purché l'originale consegnato all'ufficio telegrafico (la cd. minuta o dispaccio) sia sottoscritto [Sottoscrizione] dal mittente ovvero sia stato consegnato o fatto consegnare dal mittente, anche senza sottoscriverlo. La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume conforme all'originale fino a prova contraria [Presunzione].
Il (—) è, quindi, equiparato alla scrittura privata ma non può sostituirla perché il documento che giunge al destinatario resta comunque privo della firma del mittente.