Superficie
Superficie [diritto di] (d. civ.)
Il diritto di () (artt. 952 ss. c.c.) costituisce una deroga al principio dell'accessione, in base al quale tutto ci ò che sta sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di quest'ultimo.
La () è il diritto di propriet à sulla costruzione gi à esistente su un suolo e distinto dalla propriet à del suolo medesimo, o il diritto a fare e mantenere al di sopra del suolo altrui una costruzione, evitando che la propriet à di questa venga acquisita dal titolare del fondo.
Di queste due situazioni giuridiche la prima costituisce un normale diritto di propriet à [Propriet à (Diritto di)] (cd. propriet à superficiaria), mentre la seconda configura il diritto di () in senso tecnico.
Ne consegue che nell'ipotesi di propriet à superficiaria non è concepibile l'estinzione del diritto per non uso, per l'imprescrittibilit à del diritto di propriet à; diversamente il diritto di () in senso stretto, essendo un diritto reale su cosa altrui, si estingue se il titolare non costruisce per venti anni.
Il titolare del diritto di () ha la libera disponibilit à della costruzione, che altro non è che una propriet à separata: pu ò alienarla e costituire su di essa diritti reali, ma se il diritto è costituito a tempo determinato, la scadenza del termine determina l'estinzione anche di questi diritti.