Superficie

Superficie [diritto di] (d. civ.)
Il diritto di (—) (artt. 952 ss. c.c.) costituisce una deroga al principio dell'accessione, in base al quale tutto ciò che sta sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di quest'ultimo.
La (—) è il diritto di proprietà sulla costruzione già esistente su un suolo e distinto dalla proprietà del suolo medesimo, o il diritto a fare e mantenere al di sopra del suolo altrui una costruzione, evitando che la proprietà di questa venga acquisita dal titolare del fondo.
Di queste due situazioni giuridiche la prima costituisce un normale diritto di proprietà [Proprietà (Diritto di)] (cd. proprietà superficiaria), mentre la seconda configura il diritto di (—) in senso tecnico.
Ne consegue che nell'ipotesi di proprietà superficiaria non è concepibile l'estinzione del diritto per non uso, per l'imprescrittibilità del diritto di proprietà; diversamente il diritto di (—) in senso stretto, essendo un diritto reale su cosa altrui, si estingue se il titolare non costruisce per venti anni.
Il titolare del diritto di (—) ha la libera disponibilità della costruzione, che altro non è che una proprietà separata: può alienarla e costituire su di essa diritti reali, ma se il diritto è costituito a tempo determinato, la scadenza del termine determina l'estinzione anche di questi diritti.