Accessione

Accessione (d. civ.; d. amm.)
È un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, in base al quale appartiene al proprietario del fondo qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sotto o sopra di esso. Ciò avviene automaticamente e senza la necessità di una manifestazione di volontà del soggetto acquirente. Requisito necessario per l'acquisto della proprietà è la definitiva incorporazione dell'opera al suolo, così che il materiale adoperato venga a perdere la propria individualità. Tale acquisto si verifica, in omaggio al principio della prevalenza, sempre a favore del proprietario della cosa principale (accessorium sequitur principale).
Fattispecie di (—) tipicamente previste riguardano:
— opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui (art. 935 c.c.). In questo caso l'acquisto si verifica se la separazione non è chiesta, entro 6 mesi dalla notizia dell'incorporazione, dal proprietario dei materiali o se essa non può farsi senza grave danno. Il proprietario del suolo, in caso di acquisto, è tenuto al pagamento del valore dei materiali nonché, in ogni caso, al risarcimento dei danni derivanti da colpa grave;
— opere fatte da un terzo con materiali propri (art. 935 c.c.). In questo caso il proprietario del suolo può decidere di ritenere le opere eseguite, restando obbligato al pagamento, a sua scelta, del valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera ovvero dell'aumento di valore recato al fondo. Il proprietario del suolo, entro 6 mesi dal giorno della notizia dell'incorporazione, può chiedere la rimozione delle opere, a spese dell'autore, a meno che esse siano state fatte a sua scienza e senza opposizione ovvero siano state realizzate dal terzo in buona fede;
— opere fatte da un terzo con materiali altrui (art. 937 c.c.). In questo caso l'acquisto per (—) opera se il proprietario dei materiali non li rivendica, entro 5 mesi dal giorno della notizia dell'incorporazione, o se la separazione comporterebbe un grave danno. In caso di acquisto, il terzo che ha fatto uso dei materiali e il proprietario del suolo in malafede sono tenuti al pagamento di un'indennità pari al valore dei materiali.
Si distinguono, inoltre, le seguenti ipotesi di (—):
 di mobile a immobile (artt. 935-938 c.c.);
— di immobile a immobile, che ricorre nelle ipotesi di alluvione e avulsione (artt. 941-947 c.c.);
— di mobile a mobile, ad esempio nella ipotesi di unione e commistione (art. 939 c.c.).
() invertita
Si tratta di un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che opera in modo inverso a quello dell'accessione, e dunque in deroga alla regola generale secondo cui qualunque costruzione esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo (quod inaedificatur solo cedit).
Si verifica l'(—) invertita quando nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo ed il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione (art. 938 c.c.). In tal caso, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è, però, tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre al risarcimento dei danni.
() invertita della Pubblica Amministrazione
La giurisprudenza ha elaborato la figura dell'accessione invertita (o occupazione appropriativa), che ricorre quando la pubblica amministrazione occupa sine titulo (per difetto originario del provvedimento di occupazione o per sua scadenza) un suolo di proprietà di un privato realizzandovi un'opera di pubblico interesse (scuole, impianti sportivi etc.). L'acquisto della proprietà da parte della P.A. avviene nel momento in cui si ha l'irreversibile trasformazione del suolo. Si parla di accessione invertita perché non è l'edificio che accede al suolo, ma il suolo che accede all'edificio (ossia, che diventa di proprietà della pubblica amministrazione proprietaria dell'opera pubblica).
La Corte europea dei diritti dell'uomo, nel 2000, ha ritenuto l' (—) invertita contrastante con il principio di legalità, poiché un comportamento illecito o illegittimo non può fondare l'acquisto di un diritto, aggiungendo che anche in caso di realizzazione dell'opera pubblica non impedisce la restituzione, al proprietario, dell'area illegittimamente espropriata.
La tesi della Corte europea è stata accolta dal d.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni). L'art. 43 del T.U., infatti, riconosce all'autorità amministrativa il potere di acquisire un bene occupato senza titolo, purché ciò avvenga sulla base di un formale atto amministrativo e con il riconoscimento al privato del risarcimento del danno.
L'atto di acquisizione ha valore sanante dell'illegittimità della procedura espropriativa (si parla, infatti, di acquisizione sanante), ed è l'unica modalità con la quale l'amministrazione può acquistare la proprietà del suolo. Ne consegue che, in caso di illegittimità della procedura espropriativa e di realizzazione dell'opera pubblica, l'unico rimedio riconosciuto dall'ordinamento per evitare la restituzione dell'area al proprietario è l'emanazione di un legittimo provvedimento di acquisizione ex art. 43, in assenza del quale il suolo dovrà essere restituito al proprietario e l'amministrazione non potrà addurre l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica come impedimento alla restituzione.
() del possesso