Semilibertà

Semilibertà (d. penit.)
I condannati alla pena dell'arresto di qualunque entità o della reclusione non superiore a sei mesi possono essere ammessi ab initio a trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
Oltre a tali casi, comunque, il condannato che abbia scontato almeno metà della pena della reclusione può essere ammesso, a discrezione del giudice, al regime di (—).
La (—) è concessa dal Tribunale di sorveglianza [Magistratura (di sorveglianza)] ed è revocata se il condannato si dimostra inidoneo al trattamento, ovvero se il condannato rimane assente dall'istituto per più di dodici ore o non vi faccia rientro.
Con la L. 356/92 si è posto il divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione, tra cui la (—), ai soggetti che abbiano riportato condanna, per alcuni tipi di reato: associazione di stampo mafioso o finalizzata allo spaccio di stupefacenti, sequestro di persona con finalità di rapina o di estorsione etc. La concessione è, tuttavia, ammessa allorquando il condannato svolga attività di collaborazione con la giustizia e non vi siano a suo carico elementi tali da lasciar presumere attuali collegamenti con la criminalità organizzata.