Rogatoria
Rogatoria
() e processo civile (d. proc. civ.; d. internaz.)
La () al giudice straniero è trasmessa per via diplomatica.
L'assunzione si compie ad opera del giudice straniero e in conformit à con la sua legge processuale, ma l'atto, rimesso al giudice della causa, avr à la stessa efficacia che se fosse stato fatto in Italia, purch é non abbiano fatto difetto le forme e le garanzie che si ravvisano indispensabili per poterlo utilizzare nel nostro processo.
Quando la persona che deve essere interrogata o deve rendere una dichiarazione è un cittadino italiano residente all'estero, il giudice istruttore pu ò invece rivolgere la () al console italiano competente, il quale provvede a norma della legge consolare e con l'osservanza degli artt. 202 ss. c.p.c.
In ogni caso il giudice istruttore, nel disporre la (), provvede per l'assunzione della prova e per la prosecuzione del processo a norma dell'art. 203 c.p.c.
() e processo penale
La () va inserita nell'ambito dei rapporti di collaborazione giudiziaria tra Stati, sotto forma di assistenza giudiziaria tra le diverse autorit à giudiziarie (giudici per le indagini preliminari o dibattimentali, P.M.). La () è regolata dalle norme della convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20-4-59, dalle altre norme di diritto internazionale, anche convenzionali (art. 696), ed in via suppletiva dal codice di procedura penale (artt. 723-729). La () differisce dalle estradizioni perch é queste hanno ad oggetto la consegna di imputati o condannati, da ridurre in vinculis, mentre la () riguarda il mero compimento di attivit à: comunicazioni, notificazioni di atti, attivit à di istruzione probatoria.
Si individuano due tipi di ():
dall'estero in Italia: è contemplato un doppio sindacato: politico, rimesso al Ministro della giustizia che ha un potere di veto della () per ragioni politiche o di indole giuridica; giudiziario, di competenza della Corte d'Appello;
all'estero: in tal caso, la richiesta proviene da giudici italiani, per cui è necessario il solo vaglio politico del Ministro della giustizia, abilitato a decretare di non dare corso alla () per motivi attinenti alla sicurezza o ad altri interessi nazionali. Se la richiesta è ritenuta inoltrabile dal Ministro, la () è trasmessa all'autorit à estera, valendosi dei canali diplomatici.
Nel caso in cui la () riguardi diversi atti di competenza di pi ù distretti della Corte d'Appello, la domanda viene inoltrata direttamente dall'autorit à straniera, o successivamente dal Ministro della giustizia, alla Corte di Cassazione che provvede a determinare il distretto competente in base alla tipologia ed alla natura degli atti da compiere. Sul tema del regime di utilizzabilit à degli atti assunti per () è recentemente intervenuta la L. 5-10-2001, n. 367 stabilendo l'inutilizzabilit à:
di documenti o mezzi di prova acquisiti o trasmessi (in seguito a () all'estero) in violazione delle norme internazionali;
degli atti compiuti dall'autorit à straniera, se la () viene eseguita dallo Stato estero con modalit à differenti da quelle indicate dall'autorit à giudiziaria italiana;
delle dichiarazioni, comunque e da chiunque rese, riguardanti gli atti come da sopra inutilizzabili.