Rogatoria

Rogatoria
() e processo civile (d. proc. civ.; d. internaz.)
È la richiesta fatta da un giudice ad altro giudice di compiere un atto processuale (generalmente, l'assunzione di un mezzo di prova) che esula dal suo ambito di competenza territoriale o dalla sua sfera di giurisdizione. Per i mezzi di prova che, nell'ambito del territorio dello Stato, devono essere assunti fuori della circoscrizione del Tribunale, il giudice delegava a procedervi il pretore del luogo salvo che il presidente del Tribunale, su richiesta concorde delle parti, lo autorizzava a recarvisi. La competenza è del giudice istruttore del Tribunale del luogo ove la prova viene assunta.
La (—) al giudice straniero è trasmessa per via diplomatica.
L'assunzione si compie ad opera del giudice straniero e in conformità con la sua legge processuale, ma l'atto, rimesso al giudice della causa, avrà la stessa efficacia che se fosse stato fatto in Italia, purché non abbiano fatto difetto le forme e le garanzie che si ravvisano indispensabili per poterlo utilizzare nel nostro processo.
Quando la persona che deve essere interrogata o deve rendere una dichiarazione è un cittadino italiano residente all'estero, il giudice istruttore può invece rivolgere la (—) al console italiano competente, il quale provvede a norma della legge consolare e con l'osservanza degli artt. 202 ss. c.p.c.
In ogni caso il giudice istruttore, nel disporre la (—), provvede per l'assunzione della prova e per la prosecuzione del processo a norma dell'art. 203 c.p.c.
() e processo penale
La (—) va inserita nell'ambito dei rapporti di collaborazione giudiziaria tra Stati, sotto forma di assistenza giudiziaria tra le diverse autorità giudiziarie (giudici per le indagini preliminari o dibattimentali, P.M.). La (—) è regolata dalle norme della convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20-4-59, dalle altre norme di diritto internazionale, anche convenzionali (art. 696), ed in via suppletiva dal codice di procedura penale (artt. 723-729). La (—) differisce dalle estradizioni perché queste hanno ad oggetto la consegna di imputati o condannati, da ridurre in vinculis, mentre la (—) riguarda il mero compimento di attività: comunicazioni, notificazioni di atti, attività di istruzione probatoria.
Si individuano due tipi di (—):
— dall'estero in Italia: è contemplato un doppio sindacato: politico, rimesso al Ministro della giustizia che ha un potere di veto della (—) per ragioni politiche o di indole giuridica; giudiziario, di competenza della Corte d'Appello;
— all'estero: in tal caso, la richiesta proviene da giudici italiani, per cui è necessario il solo vaglio politico del Ministro della giustizia, abilitato a decretare di non dare corso alla (—) per motivi attinenti alla sicurezza o ad altri interessi nazionali. Se la richiesta è ritenuta inoltrabile dal Ministro, la (—) è trasmessa all'autorità estera, valendosi dei canali diplomatici.
Nel caso in cui la (—) riguardi diversi atti di competenza di più distretti della Corte d'Appello, la domanda viene inoltrata direttamente dall'autorità straniera, o successivamente dal Ministro della giustizia, alla Corte di Cassazione che provvede a determinare il distretto competente in base alla tipologia ed alla natura degli atti da compiere. Sul tema del regime di utilizzabilità degli atti assunti per (—) è recentemente intervenuta la L. 5-10-2001, n. 367 stabilendo l'inutilizzabilità:
— di documenti o mezzi di prova acquisiti o trasmessi (in seguito a (—) all'estero) in violazione delle norme internazionali;
— degli atti compiuti dall'autorità straniera, se la (—) viene eseguita dallo Stato estero con modalità differenti da quelle indicate dall'autorità giudiziaria italiana;
— delle dichiarazioni, comunque e da chiunque rese, riguardanti gli atti come da sopra inutilizzabili.