Resistenza
Resistenza [diritto di] (d. cost.)
Al pi ù è possibile parlare di un dovere morale di () agli imperativi giuridici che non corrispondono ai propri valori morali, ma non di un diritto di () riconosciuto dall'ordinamento agli individui.
() a un pubblico ufficiale (d. pen.)
Commette il delitto in esame chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza (art. 337 c.p.).
Il delitto appartiene alla categoria dei delitti contro la P.A.
Scopo della norma è tutelare la libert à d'azione del pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.
A differenza che nel reato di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, in cui l'attivit à violenta o minacciosa è diretta ad influenzare un'attivit à futura del funzionario, la resistenza si concreta in una violenza o minaccia posta in essere mentre il funzionario compie l'atto del suo ufficio e mira ad opporsi all'attivit à in corso.
Non si richiede che la violenza o la minaccia pongano in pericolo l'incolumit à del pubblico ufficiale, quando ne impediscano il compimento dell'atto d'ufficio.
Il reato si consuma con l'impiego della violenza o della minaccia, indipendentemente dai suoi effetti.
A tale fattispecie si applica la scriminante della reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale.
Non integra n é violenza n é minaccia la cd. resistenza passiva (es.: buttarsi a terra, darsi alla fuga purch é si tratti di semplice fuga a piedi, aggrapparsi ad appigli per non esser portato via etc.).
Il dolo consiste nella coscienza e volont à di usare violenza o minaccia al fine di opporsi alla prosecuzione dell'attivit à del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.
Pena: Reclusione da 6 mesi a 5 anni.