Remissione
Remissione
() del debito (d. civ.)
La (), infatti, è una rinuncia del creditore al suo diritto, diretta all'estinzione dell'obbligazione e alla liberazione del debitore.
In ogni caso, il debitore pu ò opporsi, dichiarando in un congruo termine di non volerne approfittare (nolenti non fit donatio).
La () pu ò essere:
espressa, quando il creditore dichiara di rimettere il debito con comunicazione al debitore;
tacita, quando il comportamento del creditore sia incompatibile con la volont à di far valere il suo diritto. È il caso della restituzione volontaria del documento originale del credito (cd. () reale).
La () pu ò essere totale o parziale, comportando in tale ultimo caso l'estinzione solo parziale dell'obbligazione.
() della querela (d. proc. pen.)
[Querela].