Remissione

Remissione
() del debito (d. civ.)
È uno dei modi di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, a carattere non satisfattorio, poiché nel venir meno del rapporto obbligatorio non si accompagna la soddisfazione della pretesa creditoria.
La (—), infatti, è una rinuncia del creditore al suo diritto, diretta all'estinzione dell'obbligazione e alla liberazione del debitore.
In ogni caso, il debitore può opporsi, dichiarando in un congruo termine di non volerne approfittare (nolenti non fit donatio).
La (—) può essere:
— espressa, quando il creditore dichiara di rimettere il debito con comunicazione al debitore;
— tacita, quando il comportamento del creditore sia incompatibile con la volontà di far valere il suo diritto. È il caso della restituzione volontaria del documento originale del credito (cd. (—) reale).
La (—) può essere totale o parziale, comportando in tale ultimo caso l'estinzione solo parziale dell'obbligazione.
() della querela (d. proc. pen.)