Provvisionale
Provvisionale (d. proc. civ.; d. proc. pen.)
Somma di denaro che il giudice liquida a favore della parte danneggiata o del creditore come anticipo di quanto gli spetter à definitivamente, quando è accertata una parte del credito, rimandando ad un momento successivo la determinazione dell'importo complessivo del credito stesso.
L'art. 278 c.p.c. attribuisce all'organo decisionale il potere di condannare il debitore, su istanza dell'altra parte, al pagamento di una (), nei limiti della quantit à per cui è stata raggiunta la prova, allorch é pronunci sentenza di condanna generica [Azione].
Per i crediti di lavoro, il giudice pu ò, su istanza del lavoratore, disporre il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della prova raggiunta (art. 423 c.p.c.), ovvero, sempre su istanza di parte (che, questa volta, pu ò essere anche il datore di lavoro), ordinare il pagamento delle somme non contestate (art. 423 c.p.c.).
Nel processo penale, di regola, se vi è stata costituzione di parte civile, in caso di riconoscimento della responsabilit à penale dell'imputato, nei confronti di questi il giudice emette una condanna generica al riconoscimento del danno, rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la determinazione del quantum. Su richiesta della parte civile, per ò, l'imputato e il responsabile civile possono essere condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui gi à risulta raggiunta la prova.