Progetto individuale di inserimento

Progetto individuale di inserimento (d. lav.)
Progetto predisposto con il consenso del lavoratore e finalizzato a garantire l'adeguamento delle sue competenze professionali ad un certo contesto lavorativo. Costituisce condizione essenziale per l'assunzione di lavoratori con contratto di inserimento, tipologia contrattuale introdotta con il D.Lgs. 276/2003.
I contenuti formativi del (—) ed impartiti durante l'esecuzione del rapporto di lavoro devono essere registrati nel libretto formativo del cittadino.
In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del (—) di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione delle finalità a base del contratto di inserimento, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che il lavoratore avrebbe potuto raggiungere al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100%.
Le modalità generali di definizione del (—) devono essere stabilite dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle R.S.A. o R.S.U. Era previsto un intervento sussidiario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di mancata stipulazione di tali accordi entro i termini stabiliti nel provvedimento stesso. Nelle more della contrattazione collettiva l'Accordo interconfederale dell'11-2-2004 ha stabilito in via transitoria che il (—) debba indicare la qualifica da conseguire, la durata e le modalità della formazione non inferiore a 16 ore.