Pentimento operoso
Pentimento operoso (d. pen.)
Circostanza attenuante comune [Attenuanti], di cui all'art. 62, n. 6 seconda parte c.p., che opera a favore dell'agente che si sia adoperato, prima del giudizio, in modo spontaneo ed efficace per elidere o attenuare le conseguenze del reato.
Denominato anche ravvedimento post delictum, il () presuppone non solo la volontariet à ma anche la spontaneit à del comportamento riparatore in quanto deve essere determinato da motivi interni e non da ragioni meramente opportunistiche.
Tale attenuante si riferisce alle conseguenze del reato non eliminabili mediante risarcimento e non è applicabile quando l'azione riparatrice è imposta dalla legge.
Espressione della diminuita capacit à a delinquere del reo, è applicabile a tutti i reati, anche se non abbiano come oggetto di tutela primario il patrimonio.
In materia di tentativo, il () è denominato recesso attivo.
La pi ù attenta dottrina segnala una sensibile differenza tra il recesso attivo (art. 56, co. 4) ed il (). Nella prima ipotesi la condotta è antecedente al verificarsi dell'evento; nel secondo caso viene posta in essere dopo il suo verificarsi. Inoltre nel () deve essere presente una volont à che manifesti il ravvedimento.