Pentimento operoso

Pentimento operoso (d. pen.)
Circostanza attenuante comune [Attenuanti], di cui all'art. 62, n. 6 seconda parte c.p., che opera a favore dell'agente che si sia adoperato, prima del giudizio, in modo spontaneo ed efficace per elidere o attenuare le conseguenze del reato.
Denominato anche ravvedimento post delictum, il (—) presuppone non solo la volontarietà ma anche la spontaneità del comportamento riparatore in quanto deve essere determinato da motivi interni e non da ragioni meramente opportunistiche.
Tale attenuante si riferisce alle conseguenze del reato non eliminabili mediante risarcimento e non è applicabile quando l'azione riparatrice è imposta dalla legge.
Espressione della diminuita capacità a delinquere del reo, è applicabile a tutti i reati, anche se non abbiano come oggetto di tutela primario il patrimonio.
In materia di tentativo, il (—) è denominato recesso attivo.
La più attenta dottrina segnala una sensibile differenza tra il recesso attivo (art. 56, co. 4) ed il (—). Nella prima ipotesi la condotta è antecedente al verificarsi dell'evento; nel secondo caso viene posta in essere dopo il suo verificarsi. Inoltre nel (—) deve essere presente una volontà che manifesti il ravvedimento.