Attenuanti

Attenuanti (d. pen.)
Sono circostanze che comportano un'attenuazione della pena prevista per il reato semplice.
Le (—), come le aggravanti, possono essere comuni o speciali. Le circostanze (—) comuni sono previste dall'art. 62 c.p. e la misura della diminuzione della pena è indicata dalla legge (circostanze ad efficacia speciale). Se manca tale indicazione la diminuzione avviene nei limiti e nei modi previsti dall'art. 65 c.p. (circostanze ad efficacia comune).
Come le aggravanti, anche le (—) possono essere ad effetto speciale. Tali si intendono, a norma dell'art. 63 c.p., quelle che comportano una diminuzione di pena superiore a 1/3.
Quanto alla valutazione delle (—) e alla rilevanza dell'errore sulle stesse, a seguito della riformulazione dell'art. 59 c.p. operata dalla L. 7-2-1990, n. 19, non vige più un criterio unico per (—) ed aggravanti, in quanto, mentre le aggravanti sono applicabili solo se conosciute o ignorate per colpa, le circostanze (—) sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute o da lui ritenute per errore inesistenti (art. 59 c.p.).
L'art. 62bis, riscritto dalla L. 5-12-2005, n. 251 (legge ex Cirielli) prevede, infine, l'applicabilità di altre circostanze diverse da quelle previste dall'art. 62, qualora il giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena (cd. attenuanti generiche). Tra gli elementi a disposizione del giudice ai fini anzidetti, vi sono quelli relativi alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo, indicati dall'art. 133 c.p.
La sopra citata riforma ha introdotto un secondo comma all'art. 62bis c.p. attraverso il quale si impone al giudice, chiamato a valutare l'applicabilità delle attenuanti generiche, di non tener conto dei criteri da cui desumere la gravità del reato previsti dal n. 3) del primo comma dell'art. 133 c.p. (in particolare, l'intensità del dolo) nonché di quelli da cui dedurre la capacità a delinquere del colpevole (es. i motivi a delinquere, il carattere del reo, i precedenti penali e giudiziari, ecc.) nel caso in cui colui che deve essere condannato appartenga alla categoria dei cd. recidivi reiterati speciali, per tale intendendosi colui che abbia, già da recidivo, commesso taluno dei gravi delitti elencati nell'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. purché siano punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.
Le attenuanti generiche sono considerate, in ogni caso, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art. 62 c.p.