Attenuanti
Attenuanti (d. pen.)
Sono circostanze che comportano un'attenuazione della pena prevista per il reato semplice.
Le (), come le aggravanti, possono essere comuni o speciali. Le circostanze () comuni sono previste dall'art. 62 c.p. e la misura della diminuzione della pena è indicata dalla legge (circostanze ad efficacia speciale). Se manca tale indicazione la diminuzione avviene nei limiti e nei modi previsti dall'art. 65 c.p. (circostanze ad efficacia comune).
Come le aggravanti, anche le () possono essere ad effetto speciale. Tali si intendono, a norma dell'art. 63 c.p., quelle che comportano una diminuzione di pena superiore a 1/3.
Quanto alla valutazione delle () e alla rilevanza dell'errore sulle stesse, a seguito della riformulazione dell'art. 59 c.p. operata dalla L. 7-2-1990, n. 19, non vige pi ù un criterio unico per () ed aggravanti, in quanto, mentre le aggravanti sono applicabili solo se conosciute o ignorate per colpa, le circostanze () sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute o da lui ritenute per errore inesistenti (art. 59 c.p.).
L'art. 62bis, riscritto dalla L. 5-12-2005, n. 251 (legge ex Cirielli) prevede, infine, l'applicabilit à di altre circostanze diverse da quelle previste dall'art. 62, qualora il giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena (cd. attenuanti generiche). Tra gli elementi a disposizione del giudice ai fini anzidetti, vi sono quelli relativi alla gravit à del reato ed alla capacit à a delinquere del reo, indicati dall'art. 133 c.p.
La sopra citata riforma ha introdotto un secondo comma all'art. 62bis c.p. attraverso il quale si impone al giudice, chiamato a valutare l'applicabilit à delle attenuanti generiche, di non tener conto dei criteri da cui desumere la gravit à del reato previsti dal n. 3) del primo comma dell'art. 133 c.p. (in particolare, l'intensit à del dolo) nonch é di quelli da cui dedurre la capacit à a delinquere del colpevole (es. i motivi a delinquere, il carattere del reo, i precedenti penali e giudiziari, ecc.) nel caso in cui colui che deve essere condannato appartenga alla categoria dei cd. recidivi reiterati speciali , per tale intendendosi colui che abbia, gi à da recidivo, commesso taluno dei gravi delitti elencati nell'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. purch é siano punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.
Le attenuanti generiche sono considerate, in ogni caso, come una sola circostanza, la quale pu ò anche concorrere con una o pi ù delle circostanze indicate nel predetto art. 62 c.p.