Patrocinio
Patrocinio (d. proc. civ.)
Indica genericamente l'attivit à difensiva (art. 82 c.p.c.) svolta da avvocati e praticanti abilitati. Si tenga presente che ministero di difensore è l'attivit à procuratoria in udienza; mentre assistenza di difensore indica la consulenza difensiva svolta dall'avvocato.
Successivamente la disciplina è confluita nel T.U. sulle spese di giustizia che ha sostanzialmente recepito la materia cos ì come era stata riformata dalla L. 134/2001.
() a spese dello Stato
Con la legge 29-3-2001, n. 134, il (), originariamente limitato (dalla legge 217/1990) ai soli giudizi penali, penali militari e civili concernenti l'azione per il risarcimento del danno dipendente da reato, è stato esteso a tutti i giudizi civili ed amministrativi, nonch é agli affari di volontaria giurisdizione. Successivamente la disciplina è confluita nel T.U. sulle spese di giustizia che ha sostanzialmente recepito la materia cos ì come era stata riformata dalla L. 134/2001.
Pu ò essere ammesso al () chi è titolare di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 9.296,22; tale limite, inoltre, è soggetto ad un adeguamento biennale in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi.
Possono essere ammessi al () le persone fisiche (anche stranieri ed apolidi) e gli enti o associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attivit à economica.
La parte ammessa al () pu ò scegliere il difensore da un elenco di avvocati istituito presso ciascun Consiglio dell'ordine e rinnovato annualmente.
In caso di () le spese sono anticipate dallo Stato e non sono richiesti diritti o contributi per gli atti necessari; l'ammissione al () è revocabile in presenza di false dichiarazioni o attestazioni fornite dal richiedente: in tale caso, oltre alle sanzioni penali previste dalla L. 134/2001, è prevista l'azione di recupero delle somme anticipate.
La disciplina in vigore dal 1 luglio 2002, ha altres ì abrogato l'ormai anacronistico istituto del gratuito patrocinio.