Festività

Festività (d. lav.)
Sospensione giornaliera della prestazione lavorativa concessa al lavoratore per il recupero delle energie psico-fisiche perse con la prestazione dell'attività lavorativa.
Le (—) possono essere:
a) settimanali. Il riposo settimanale è sancito espressamente dalla Costituzione che, al co. 3 dell'art. 36, enuncia: il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e non può rinunciarvi. Analogamente, il codice civile (art. 2109) dispone che: il prestatore di lavoro ha diritto a un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.
 La regolamentazione specifica, contenuta nella L. 370/1934, è ora disposta dal D.Lgs. 66/2003 in cui si stabilisce che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di 24 ore, di regola coincidenti con la domenica.
 L'istituto giuridico del riposo settimanale trova applicazione nei confronti di tutte le categorie di lavoratori, qualunque sia la loro attività, salvo particolari deroghe (art. 9, co. 2 D.Lgs. 66/2003). Qualsiasi clausola che prevede la rinuncia al riposo settimanale è nulla, trattandosi di diritto irrinunciabile.
 Quando nel giorno di riposo, per cause eccezionali, viene prestato ugualmente il lavoro, si ha diritto ad un giorno di riposo compensativo e ad una maggiorazione della retribuzione (Cass. 13-3-1979, n. 1557);
b) infrasettimanali: oltre che in tutte le domeniche il lavoro deve essere sospeso nelle festività nazionali e religiose previste dalla L. 54/1977 e dal D.P.R. 792/1985.
 Ai lavoratori che in tali giorni prestino egualmente la loro attività spetta, oltre al riposo compensativo e alla normale retribuzione, il compenso per tale specifico lavoro (Cass. 4-2-1983, n. 931).
Sono (—) nazionali e religiose: il primo giorno dell'anno; il giorno dell'Epifania (6 gennaio); il 25 aprile (ricorrenza della Liberazione - festa nazionale); il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 1 maggio (festa del lavoro - festa nazionale); 2 giugno (festa nazionale della Repubblica); il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine (15 agosto); il giorno di Ognissanti (1 novembre); il giorno della festa dell'Immacolata Concezione (8 dicembre); il giorno di Natale (25 dicembre); il giorno di S. Stefano (26 dicembre).
Sono inoltre festivi il giorno della festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno), ma solo per la Città di Roma, e i giorni delle feste dei Santi patroni delle città, se previsti dai contratti collettivi.
Con gli artt. 17 della L. 22-11-1988, n. 516 e 4 della L. 8-3-1989, n. 101 è stato riconosciuto rispettivamente ai fedeli delle Chiese Cristiane Avventiste e agli Ebrei il diritto a fruire, su loro richiesta, del cd. riposo sabbatico, che va dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato, in luogo del riposo settimanale domenicale. Tale diritto deve essere esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro (fatte salve eventuali imprescindibili esigenze di servizio) e le ore lavorative non prestate il sabato vanno recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi, senza diritto ad alcun compenso di carattere straordinario.
Restano comunque salve imprenscindibili esigenze di servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.