Onore

Onore [tutela civile dell'] (d. civ.)
Da un punto di vista civilistico ogni individuo vanta un diritto soggettivo alla tutela del proprio (—), protetto dall'art. 2 della Costituzione, in quanto riconducibile al novero dei diritti della personalità [Diritti (soggettivi)], la cui lesione genera in capo all'offeso il diritto al risarcimento dei danni subìti (art. 2043 c.c.), a prescindere dall'inizio di un'azione in sede penale.
Peraltro, quando il fatto non costituisca semplicemente un illecito civile, ma integri anche, come in genere avviene, gli estremi di un reato, l'autore del comportamento lesivo sarà condannato al risarcimento non solo dei danni patrimoniali, bensì anche di quelli morali [Danno], giusta il principio di cui all'art. 185, c. 2 c.p.
Il diritto all'(—) è inoltre oggetto di una più specifica tutela, nell'ambito civilistico, in relazione al pregiudizio derivante dall'esposizione o pubblicazione da parte di terzi dell'immagine della persona (art. 10 c.c.) [Immagine (Diritto all')].