Omologazione della separazione consensuale tra coniugi

Omologazione della separazione consensuale tra coniugi (d. civ.)
La (—) è un controllo sulle modalità stabilite consensualmente dai coniugi, attraverso il quale si verifica la legittimità e l'opportunità (soprattutto riguardo agli eventuali figli) dei termini della separazione. Non occorre una istanza particolare, ma, esauritasi la fase innanzi al Presidente, gli atti vengono trasmessi al tribunale che, riunito in camera di consiglio, omologa la separazione, sentito il P.M.
Per l'adempimento delle condizioni concordate, il decreto di (—) costituisce titolo esecutivo e ciascuno dei coniugi può, per il caso di inadempienza, chiedere al tribunale l'adozione delle misure cautelari di cui all'art. 156 co. 6 c.c. (sequestro di parte dei beni e ordine ai terzi di versare direttamente all'avente diritto parte delle somme di cui sono debitori nei confronti del coniuge inadempiente).
Le condizioni contenute nell'accordo omologato possono essere modificate con le forme del procedimento in camera di consiglio, su ricorso di ciascuna parte, per mutamenti sopravvenuti della condizione personale o patrimoniale di uno o di entrambi i coniugi a norma dell'art. 710 c.p.c.