Necessità
Necessit à [stato di] (d. pen.)
La () costituisce una fonte straordinaria, ovvero un presupposto per l'emanazione di norme eccezionali previste nella forma, ma non nei contenuti. Cos ì nei decreti-legge nei quali il Governo si sostituisce al Parlamento nell'emanazione di provvedimenti con valore di legge, o l'autorit à di polizia si sostituisce alla magistratura: in tali casi, comunque, la sostituzione è provvisoria e va convertita (art. 77) o convalidata (artt. 13, 14, 21) dall'autorit à che per motivi di () è stata sostituita.
La () costituisce anche una causa di sospensione di norme costituzionali. Cos ì in caso di guerra le Camere conferiscono al Governo i poteri necessari con i quali possono essere sospese anche alcune norme costituzionali (es.: in materia di circolazione, libert à etc.) ma solo temporaneamente, in quanto come sospensione pi ù duratura necessiterebbe di una legge costituzionale (anch'essa, comunque, temporanea).