Necessità

Necessità [stato di] (d. pen.)
La (—) costituisce una fonte straordinaria, ovvero un presupposto per l'emanazione di norme eccezionali previste nella forma, ma non nei contenuti. Così nei decreti-legge nei quali il Governo si sostituisce al Parlamento nell'emanazione di provvedimenti con valore di legge, o l'autorità di polizia si sostituisce alla magistratura: in tali casi, comunque, la sostituzione è provvisoria e va convertita (art. 77) o convalidata (artt. 13, 14, 21) dall'autorità che per motivi di (—) è stata sostituita.
La (—) costituisce anche una causa di sospensione di norme costituzionali. Così in caso di guerra le Camere conferiscono al Governo i poteri necessari con i quali possono essere sospese anche alcune norme costituzionali (es.: in materia di circolazione, libertà etc.) ma solo temporaneamente, in quanto come sospensione più duratura necessiterebbe di una legge costituzionale (anch'essa, comunque, temporanea).